IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera d), che detta i criteri di delega al Governo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite, prevedendo, tra l'altro, il riesame del regime di circolazione transfrontaliera dei capitali;
Vista la direttiva 88/361/CEE per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato CEE;
Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
Visto il testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
Tenuto conto del principio di libera circolazione delle persone sancito nel predetto trattato CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;
Aquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.
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L'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari). - 1. I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).
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La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
le generalita' complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
le generalita' complete del soggetto per conto del quale il trasferimento e' eventualmente effettuato, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo;
se il trasferimento e' da o verso l'estero;
per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
la data.
Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 puo' essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione.
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La dichiarazione e' depositata:
per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;
per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.
Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la...