DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 125 - Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE

Coming into Force14 Giugno 1997
Published date15 Maggio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/05/15/097G0158/CONSOLIDATED/20081213
Enactment Date30 Aprile 1997
Official Gazette PublicationGU n.111 del 15-05-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera d), che detta i criteri di delega al Governo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite, prevedendo, tra l'altro, il riesame del regime di circolazione transfrontaliera dei capitali;

Vista la direttiva 88/361/CEE per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato CEE;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto il testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

Tenuto conto del principio di libera circolazione delle persone sancito nel predetto trattato CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;

Aquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. L'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dai seguenti:

    "Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari). - 1. I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).

  2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:

    1. le generalita' complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;

    2. le generalita' complete del soggetto per conto del quale il trasferimento e' eventualmente effettuato, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;

    3. il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo;

    4. se il trasferimento e' da o verso l'estero;

    5. per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

    6. la data.

  3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 puo' essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione.

  4. La dichiarazione e' depositata:

    1. per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;

    2. per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

  5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT