LEGGE 4 agosto 1990, n. 227 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

Coming into Force11 Agosto 1990
Enactment Date04 Agosto 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/08/10/090G0280/ORIGINAL
Published date10 Agosto 1990
Official Gazette PublicationGU n.186 del 10-08-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

CARLI, Ministro del tesoro

FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28

GIUGNO 1990, N. 167.

All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4- bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze".

All'articolo 2, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1- bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi".

All'articolo 3, al comma 3, le parole da: "nonche' a trasferimenti attuati" fino a: "per le relative esigenze gestionali" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili".

All'articolo 6, al comma 1, sono premesse le parole: "Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,"; dopo le parole: "i redditi" e' inserita la seguente: "effettivi"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La...

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