DECRETO-LEGGE 27 aprile 1990, n. 91 - Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

Coming into Force30 Aprile 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/04/30/090G0143/CONSOLIDATED/19900810
Enactment Date27 Aprile 1990
Published date30 Aprile 1990
Official Gazette PublicationGU n.99 del 30-04-1990
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilita' di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, nonche' di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l'uso del contante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del commercio con l'estero; E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art 1.

Trasferimenti attraverso intermediari

  1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il trasferimento, nonche' la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

  2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da intermediari professionali, diversi da quelli indicati al comma 1, che effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.

  3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni; la stessa Amministrazione puo' richiedere i dati e le notizie relativi a detti trasferimenti secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 7.

Art 2.

Trasferimenti attraverso non residenti

  1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 4 dell'articolo 4, ovvero...

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