DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 56 - Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite

Coming into Force14 Marzo 2004
End of Effective Date28 Dicembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/02/28/004G0087/CONSOLIDATED/20071214
Enactment Date20 Febbraio 2004
Published date28 Febbraio 2004
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-2004 - Suppl. Ordinario n. 30
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni ad integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;

Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 2002, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno e delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

  1. "autorita' di vigilanza di settore" indica le autorita' preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera n);

  2. "amministrazioni interessate" indica le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita', ovvero alla tenuta di albi o registri dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), ovvero i consigli nazionali per i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere q) e r);

  3. "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;

  4. "testo unico bancario" indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

  5. "testo unico dell'intermediazione finanziaria" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

  6. "legge antiriciclaggio" indica il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano:

    1. alle banche;

    2. a Poste Italiane S.p.a.;

    3. agli istituti di moneta elettronica;

    4. alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);

    5. alle societa' di gestione del risparmio (SGR);

    6. alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);

    7. alle imprese di assicurazione;

    8. agli agenti di cambio;

    9. alle societa' fiduciarie;

    10. alle societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

    11. agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;

    12. agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;

    13. ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;

    14. alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;

    15. ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attivita' ivi indicate;

    16. alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonche' le succursali italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate;

    17. ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;

    18. ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

    1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attivita' economiche;

    2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

    3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

    4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa';

    5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe.

  2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:

    1. ai soggetti indicati nel comma 1;

    2. alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;

    3. alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;

    4. alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

    5. alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

    6. agli uffici della pubblica amministrazione.

  3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano:

    1. alle banche;

    2. a Poste Italiane S.p.a.;

    3. agli istituti di moneta elettronica;

    4. alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);

    5. alle societa' di gestione del risparmio (SGR);

    6. alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);

    7. alle imprese di assicurazione;

    8. agli agenti di cambio;

    9. alle societa' fiduciarie;

    10. alle societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

    11. agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;

    12. agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;

    13. ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;

    14. alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;

    15. ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attivita' ivi indicate;

    16. alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonche' le succursali italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate;

    17. ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei...

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