IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni ad integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;
Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 2002, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno e delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni
Nel presente decreto legislativo l'espressione:
"autorita' di vigilanza di settore" indica le autorita' preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera n);
"amministrazioni interessate" indica le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita', ovvero alla tenuta di albi o registri dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), ovvero i consigli nazionali per i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere q) e r);
"UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
"testo unico bancario" indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
"testo unico dell'intermediazione finanziaria" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
"legge antiriciclaggio" indica il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.