DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 250 - Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria

Coming into Force29 Giugno 1995
Published date29 Giugno 1995
Enactment Date28 Giugno 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/06/29/095G0291/CONSOLIDATED/20001229
Official Gazette PublicationGU n.150 del 29-06-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni di proroga di taluni termini e altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Proroga di termini e disposizioni conseguenti

  1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' differito al 31 luglio 1995. Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa, nonche' quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del predetto articolo 2-quinquies. Per gli atti per i quali e' stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-quinquies sono sospesi, fino alla data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa e quelli per ricorrere. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento.

  2. Al comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: "17 novembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994".

  3. Per il periodo di imposta 1994 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.

  4. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato al 31 dicembre 1995.

  5. Il termine del 1 gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei criteri di classamento, e' prorogato al 1 gennaio 1997. Fino al 31 dicembre 1996 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al 'metro quadrato' di superficie catastale. La suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.".

  6. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' prorogato al 31 dicembre 1996.

  7. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato e' fissato al 28 aprile 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

  8. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni contrattuali siano piu' favorevoli per il comune.

  9. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicita' e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

  10. In deroga alle disposizioni degli articoli 56, comma 7, e 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e sempre che le condizioni contrattuali siano piu' favorevoli per il comune.

  11. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

  12. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nel comma 1 le parole: "costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche" sono soppresse;

    2. dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. Le societa' di capitale sono obbligate a dichiarare l'identita' dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre societa' di capitale e' fatto obbligo di dichiarare l'identita' delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la societa' che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarita' delle transazioni".

  13. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' differito al 30 giugno 1995.

  14. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

  15. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, resta fissato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonche' i registri cronologici di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Alla stessa data restano, altresi', fissati i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non e' dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.

  16. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole "di norma" sono soppresse.

  17. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuita' del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' agli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT