DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 639 - Imposta comunale sulle pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni

Coming into Force01 Gennaio 1973
End of Effective Date31 Dicembre 1993
Enactment Date26 Ottobre 1972
Published date11 Novembre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/11/11/072U0639/CONSOLIDATED/19931209
Official Gazette PublicationGU n.292 del 11-11-1972 - Suppl. Ordinario n. 2
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione

La pubblicita' e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Art 2.

Classificazione dei comuni

Ai fini del presente decreto i comuni sono ripartiti nelle seguenti sette classi, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente alla applicazione dell'imposta e dei diritti, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica:

classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

classe II: comuni da oltre 300.000 fino a 500.000 abitanti;

classe III: comuni da oltre 100.000 fino a 300.000 abitanti;

classe IV: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

classe V: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

classe VI: comuni da oltre 3.000 fino a 10.000 abitanti;

classe VII: comuni fino a 3.000 abitanti.

I comuni, che siano capoluoghi di provincia, si considerano della classe immediatamente superiore a quella cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione.

Art 3.

Regolamenti e tariffe

Il regolamento e le tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono deliberati dal consiglio comunale ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui le relative deliberazioni sono divenute esecutive a norma di legge.

Nei regolamenti i comuni possono stabilire limitazioni e divieti per determinate forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica ed ambientale, nonche' norme intese a limitare la pubblicita' sonora.

Le tariffe adottate ai sensi del primo comma e non modificate si intendono prorogate di anno in anno.

Art 4.

Determinazione delle tariffe

I comuni determinano le tariffe nei limiti previsti negli articoli seguenti per ciascuna classe e comunque in misura superiore a quella massima stabilita per i comuni appartenenti alla classe immediatamente inferiore alla propria.

I comuni appartenenti alla settima classe possono apportare alle relative tariffe una riduzione non superiore al 20 per cento.

I comuni il cui territorio sia riconosciuto stazione di cura, soggiorno o turismo sono autorizzati, durante il periodo stagionale, qualunque sia la durata di esposizione, ad aumentare le tariffe per la pubblicita' e per le pubbliche affissioni, previste dal presente decreto, in misura non superiore al 100 per cento. Il periodo stagionale deve essere precisato nei regolamenti comunali.

L'aumento di tariffa non si applica alla pubblicita' e alle pubbliche affissioni di cui agli articoli 19 e 33.

Art 5.

Categoria delle localita'

Agli effetti dell'applicazione della imposta sulla pubblicita' di cui agli articoli 8, 9, 10, primo comma, e 16 e dei diritti sulle pubbliche affissioni i comuni delle prime quattro classi possono suddividere le localita' del proprio territorio in due categorie, in relazione alla diversa centralita' ed alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione non superiore al 200 per cento della tariffa normale.

I regolamenti comunali devono specificare le localita' comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non puo' superare il 20 per cento di quella dell'intero territorio comunale.

Alle affissioni per pubblici spettacoli i comuni possono applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
Art 6.

Oggetto

L'imposta sulla pubblicita' si applica alle insegne, alle iscrizioni e a tutte le altre forme pubblicitarie visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni a norma del capo III del presente decreto, esposte od effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Art 7.

Soggetti passivi

L'imposta e' dovuta in solido da chiunque effettua la pubblicita' e da chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita' stessa.

Art 8.

Tariffa per la pubblicita' ordinaria

Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simili o altri mezzi similari, la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non puo' superare i seguenti limiti: Comuni fino fino fino fino

a 1 mese a 3 mesi a 6 mesi a 1 anno Classe I L. 420 L. 1.050 L. 1.500 L. 2.250 Classe II " 375 " 900 " 1.425 " 2.100 Classe III " 300 " 750 " 1.350 " 1.950 Classe IV " 270 " 600 " 1.050 " 1.650 Classe V " 225 " 550 " 975 " 1.500 Classe VI " 200 " 500 " 750 " 1.200 Classe VII " 180 " 450 " 675 " 1.050

Per la pubblicita' luminosa o illuminata la tariffa di cui al primo comma e' aumentata del centocinquanta per cento.

Art 8.

Tariffa per la pubblicita' ordinaria

Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simili o altri mezzi similari, la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non puo' superare i seguenti limiti: Comuni fino fino fino fino

a 1 mese a 3 mesi a 6 mesi a 1 anno Classe I L. 420 L. 1.050 L. 1.500 L. 2.250 Classe II " 375 " 900 " 1.425 " 2.100 Classe III " 300 " 750 " 1.350 " 1.950 Classe IV " 270 " 600 " 1.050 " 1.650 Classe V " 225 " 550 " 975 " 1.500 Classe VI " 200 " 500 " 750 " 1.200 Classe VII " 180 " 450 " 675 " 1.050

Per la pubblicita' luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non puo' superare i seguenti limiti: ]]>

Art 9.

Tariffa per la pubblicita' effettuata con striscioni

Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano le strade o le piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni giorno o frazione di giorno, non puo' superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300

Comuni di classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250

Comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 225

Comuni di classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 110

Comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100

Comuni di classe VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60

Comuni di classe VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30

Art 10.

Tariffa per la pubblicita' effettuata con proiezioni

Per la pubblicita' effettuata a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla, proiezione e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti e dal numero dei prodotti e delle ditte cui essi si riferiscono, non puo' superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.125

Comuni di classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.010

Comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 790

Comuni di classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 675

Comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450

Comuni di classe VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340

Comuni di classe VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 110

Per la pubblicita' effettuata in locali aperti al pubblico a mezzo diapositive o proiezioni cinematografiche si applicano le stesse tariffe e gli stessi criteri di cui al precedente comma, indipendentemente dalla misura dello schermo che viene comunque commisurato ad un metro quadrato.

Art 11.

Tariffa per la pubblicita' effettuata con veicoli pubblicitari

Per la pubblicita' visiva effettuata, per conto proprio o di terzi, con veicoli adibiti a fini pubblicitari, anche se con contemporaneo trasporto di merci, l'imposta per ciascun comune nel quale circola il veicolo, purche' non in semplice transito, e per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni metro quadrato, non puo' superare i seguenti limiti:

Comuni...

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