LEGGE 27 aprile 1989, n. 154 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa

Coming into Force30 Aprile 1989
Enactment Date27 Aprile 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/04/29/089G0182/ORIGINAL
Published date29 Aprile 1989
Official Gazette PublicationGU n.99 del 29-04-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, esclusi quelli in materia di imposta sul valore aggiunto relativi ai giornali quotidiani, ai libri, ai periodici e alle assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 aprile 1989 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

COLOMBO, Ministro delle

finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989, successivamente rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1989. Il testo del decreto- legge coordinato con legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 giugno 1989.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 69

All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire con effetto, dall'anno 1989".

All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Dalla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo comma dell'articolo 29 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono, ad ogni effetto equiparati alle rendite vitalizie di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo 47 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis. - Le disposizioni di cui al comma 3- ter dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennite' ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonche' a quelle indennita' per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorche' non sia stata presentata l'istanza ivi prevista.

  1. Le istanze di riliquidazione non presentate ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, devono essere presentate, secondo le disposizioni di detto comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  2. In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente e' effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennita' e' stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso articolo 38.

  3. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'articolo 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

    All'articolo 4:

    al comma 1, primo periodo, le parole: "lire 100 mila" sono sostituite dalle seguenti: "lire duecentomila";

    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

    "3-bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 1991 l'ammontare complessivo delle eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione stessa puo' essere computato in diminuzione anche dell'ammontare degli acconti o del saldo dovuti per il periodo di imposta successivo. Con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' e le procedure di attuazione".

    All'articolo 5:

    le parole da: "a) dopo l'articolo 30 e' aggiunto il seguente" fino a:

    "in via presuntiva e' ragguagliato ad anno" sono sostituite dalle seguenti: "a) dopo l'articolo 30 e' aggiunto il seguente: "Art. 31. - (Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi). - 1. Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire, l'imposta dovuta e' determinata riducendo l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di sercizio di impresa avente per oggetto altre attivita'. Per i soggetti che iniziano l'attivita' il volume di affari dichiarato in via presuntiva e' ragguagliato ad anno";

    le parole da: "4. Se nel corso dell'anno" fino a: "volume di affari di 18 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni di lire e' superato, le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite e' superato e l'imposta dovuta per l'anno e' calcolata nei modi ordinari; tuttavia l'imposta dovuta per l'anno non puo' comunque essere inferiore all'importo determinato applicando il rapporto tra 18 milioni e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell'anno, all'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al comma 1 stabilita per il tipo di attivita' esercitata";

    le parole da: "7. Le disposizioni del presente articolo" fino a: per almeno un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente ovvero che esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio dell'attivita'.

    L'opzione vale per tutte le attivita' esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto fino a quando non e' revocata e in ogni caso per almeno un triennio".

    All'articolo 6:

    al comma 1, al capoverso, le parole da: "applicando all'ammontare" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "applicando all'ammontare dei compensi il coefficiente di redditivita' dell'82 per cento. Se nel corso del periodo di imposta l'ammontare dei compensi percepiti supera i 18 milioni di lire, il reddito imponibile, determinato ai sensi dei comma da 1 a 6, non puo' essere, in ogni caso, inferiore all'82 per cento di 18 milioni. Il contribuente puo' avvalersi della presente disposizione optando per la determinazione del reddito nei modi ordinari nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo di imposta precedente e, per l'anno di inizio dell'attivita' nella dichiarazione di inizio dell'attivita' relativa alla predetta imposta. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata, fino a quando non e' revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio";

    il comma 2 e' soppresso.

    All'articolo 7:

    al comma 2, la lettera f) e' sostituito dal seguente:

    "f il comma 6 e' sostituita dalle seguenti:

    "6. Il redditto imponibile non puo' in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire";

    f-bis) il comma 9 e' abrogato";

    e' aggiunto in fine il seguente comma:

    "2-bis. Agli effetti dell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in conto terzi devono intendersi anche i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1937 n. 132".

    All'articolo 8:

    al primo capoverso, le parole: "di cui all'articolo 54" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 54";

    al primo capoverso, le lettere a), b), c), d), e), f), g), h) sono sostituite dalle seguenti:

    "a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, 67 per cento;

    1. imprese aventi per oggetto altre attivita', 50 per cento";

      dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente:

      "4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni e' superato...

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