DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1988, n. 550 - Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote IRPEF e l'elevazione di talune detrazioni ai fini dell'IRPEF, nonche' per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA dovuta da particolari categorie di contribuenti e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive. Disposizioni urgenti per ampliare gli imponibili e per contenere le elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative

Coming into Force01 Gennaio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/12/31/088G0631/CONSOLIDATED/19890429
Enactment Date30 Dicembre 1988
Published date31 Dicembre 1988
Official Gazette PublicationGU n.306 del 31-12-1988
Titolo I REVISIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF E AUMENTO DI DETRAZIONI AI FINI DELL'IRPEF

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la revisione delle aliquote IRPEF e l'elevazione di talune detrazioni ai fini dell'IRPEF, per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA dovuta da particolari categorie di contribuenti e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, per ampliare gli imponibili e contenere le elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto:

Art 1.
  1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

  1. fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;

  2. oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;

  3. oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;

  4. oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;

  5. oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;

  6. oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;

  7. oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.

Art 2.
  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata per l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione e' ulteriormente elevata, per l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 624 mila.

Art 3.
  1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare e' ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila.

  2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila.

Titolo II DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO E DELL'IVA PER TALUNE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER GLI ANNI DAL 1983 AL 1987.
Art 4.
  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo l'articolo 30 e' aggiunto il seguente:

    "Art. 30-bis (Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi). - 1. Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 36 milioni di lire, l'imposta dovuta e' calcolata sulla base imponibile determinata applicando all'ammontare delle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, le seguenti percentuali per le attivita' esercitate:

    a) produzione di beni . . . . . . . . . . . . . . . 52 per cento

    b) produzione di servizi . . . . . . . . . . . . . 71 per cento

    c) commercio all'ingrosso . . . . . . . . . . . . . 13 per cento

    d) commercio al minuto di prodotti alimentari

    e bevande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 per cento e) commercio al minuto di tessuti, di biancheria per la casa, di filati, di merceria e di articoli per

    l'abbigliamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 per cento f) commercio al minuto di altri beni . . . . . . . 32 per cento

    g) commissionari con deposito . . . . . . . . . . . 15 per cento

    h) commissionari senza deposito e altri intermediari con o senza deposito,

    altri servizi di imprese . . . . . . . . . . . . . . . 60 per cento i) alberghi e altri complessi ricettivi . . . . . . 74 per cento

    l) somministrazioni di alimenti e bevande; alberghi e altri complessi ricettivi con ristorante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 per cento m) esercenti arti e professioni . . . . . . . . . . 90 per cento Per i soggetti che iniziano l'attivita' il volume di affari dichiarato in via presuntiva e' ragguagliato ad anno.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.

  3. Se nel corso dell'anno il limite di 36 miloni di lire e' superato le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite e' superato; tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno non puo' essere inferiore a quello dell'imposta calcolata sulla base imponibile, determinata a norma del comma 1, con riferimento ad un volume di affari di 36 milioni di lire.

  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle societa', agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresi' per le attivita' di cui agli articoli 34, 74 e 74- ter del presente decreto.

  5. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi del comma 1 non possono avvalersi della facolta' di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta di cui ai commi primo, lettera c), e secondo dell'articolo 8 e al comma secondo degli articoli 8- bis e 9 e all'articolo 68, lettera a); le imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.

  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente ovvero che esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio della attivita'. L'opzione vale per tutte le attivita' esercitate, salvo quanto disposto nel comma 4; essa ha effetto, anche ai fini delle imposte sul reddito, fino a quando non e' revocata e in ogni caso per almeno un triennio.";

    b) nel primo comma dell'articolo 32 e nell'articolo 33 le parole "quattrocentottanta milioni" sono sostituite con le parole: "trecentosessanta milioni".

Art 5.
  1. Il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:

    "7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non e' superiore a 36 milioni di lire, il reddito e' determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, applicando all'ammontare dei compensi i seguenti coefficienti di redditivita':

    a) autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati) per i compensi diversi da quelli di cui all'articolo 49,

    comma 2, lettera b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 per cento b) artisti (registi, attori, musicisti,

    pittori, scultori ed assimilati) . . . . . . . . . . . 73 per cento c) medici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 per cento

    d) ostetriche, infermieri ed assimilati . . . . . . 82 per cento

    e) avvocati, procuratori e patrocinatori legali . . 75 per cento

    f) notai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 per cento

    g) commercialisti e fiscalisti . . . . . . . . . . 75 per cento

    h) consulenti del lavoro, amministratori ed

    assimilati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 per cento i) ingegneri ed architetti . . . . . . . . . . . . 76 per cento

    l) matematici, statistici, economisti,

    fisici, chimici, biologi ed assimilati . . . . . . . . 81 per cento m) geometri, periti industriali, disegnatori

    ed assimilati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 per cento n) atleti, allenatori ed assimilati . . . . . . . . 82 per cento

    o) agenti di borsa ed assimilati . . . . . . . . . 82 per cento

    p) agronomi, veterinari, periti agrari

    ed assimilati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 per cento q) altre attivita' professionali . . . . . . . . 81 per cento".

  2. Il contribuente che esercita l'opzione prevista nel comma 6 dell'articolo 30- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte con raccomandata entro il 31 marzo...

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