DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69 - Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative

Coming into Force02 Marzo 1989
Published date02 Marzo 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/03/02/089G0117/CONSOLIDATED/20030605
Enactment Date02 Marzo 1989
Official Gazette PublicationGU n.51 del 02-03-1989
Titolo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DI VERSAMENTO DI ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di versamento di acconto delle imposte sui redditi, per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, in materia di termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, per la sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, per ampliare gli imponibili e contenere le elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1› marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A

il seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di versamento di acconto delle imposte sui redditi, per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, in materia di termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, per la sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, per ampliare gli imponibili e contenere le elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto:

Art 1.
  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

  1. fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;

  2. oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;

  3. oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;

  4. oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;

  5. oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;

  6. oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;

  7. oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.

Art 1.
  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

  1. fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;

  2. oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;

  3. oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;

  4. oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;

  5. oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;

  6. oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;

  7. oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.

1-bis. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall'anno 1989 .

Art 2.
  1. La detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata per l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione e' ulteriormente elevata per l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 624 mila.

  2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, e' elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare e' ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila.

  3. L'ammontare dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila.

  4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui alle lettere d), primo e secondo periodo, p) e r) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto indicato al comma 1, e' riconosciuta, in luogo della deduzione prevista dal medesimo articolo, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito.

  5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle societa' ed enti non residenti.

  6. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applicano agli oneri conseguenti a contratti stipulati, spese sostenute ed erogazioni effettuate dopo il 1988.

Art 2.
  1. La detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata per l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione e' ulteriormente elevata per l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 624 mila.

  2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, e' elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare e' ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila.

  3. L'ammontare dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila.

  4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui alle lettere d), primo e secondo periodo, p) e r) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto indicato al comma 1, e' riconosciuta, in luogo della deduzione prevista dal medesimo articolo, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito.

  5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle societa' ed enti non residenti.

  6. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applicano agli oneri conseguenti a contratti stipulati, spese sostenute ed erogazioni effettuate dopo il 1988.

6-bis. Dalla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo comma dell'articolo 29 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono ad ogni effetto equiparati alle rendite vitalizie di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo 47 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

Art 2.
  1. La detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata per l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione e' ulteriormente elevata per l'anno...

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