LEGGE 13 maggio 1988, n. 154 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani

Coming into Force14 Maggio 1988
Published date14 Maggio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/05/14/088G0217/ORIGINAL
Enactment Date13 Maggio 1988
Official Gazette PublicationGU n.112 del 14-05-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    L'articolo 3 e' soppresso.

    All'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    "3-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: 'lettere a) e g)' sono sostituite dalle seguenti: 'lettere a), d) e g)'.

    3-ter. All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico, le parole da: 'Per la indennita'' fino a: 'versato al Fondo predetto' sono sostituite dalle seguenti: 'L'ammontare netto delle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza'.

    3-quater. All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo unico, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: 'agli effetti del comma 1', sono aggiunte le seguenti: 'L'ammontare netto e' costituito dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante'".

    All'articolo 5:

    il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa";

    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

    "2-bis. Nel n. 21 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: 'case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597' devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere a), b), c) e d) del predetto articolo 39";

    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    "4-bis. Il n. 28 della tabella B allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve intendersi riferito anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

    4-ter. Agli effetti dell'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.

    4-quater. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dovuto a cooperative a proprieta' indivisa indicate alla lettera g), ultimo comma, dell'articolo 3 dello stesso decreto, comprende anche l'imposta sul valore aggiunto addebitata alle cooperative per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per fornire ai propri soci acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas, manutenzioni e riparazioni e simili. Tali forniture devono intendersi...

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