DECRETO-LEGGE 14 marzo 1988, n. 70 - Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani

Coming into Force14 Marzo 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/03/14/088G0126/CONSOLIDATED/20190629
Published date14 Marzo 1988
Enactment Date14 Marzo 1988
Official Gazette PublicationGU n.61 del 14-03-1988
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria e per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A

il seguente decreto:

Art 1.
  1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila.

  2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; conseguentemente, nel comma 2 dell'articolo 13 dello stesso testo unico le parole "lire 156 mila" sono sostituite dalle parole: "lire 228 mila". Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art 2.
  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987.

  2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 cosi' come stabilito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila.

  3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988; conseguentemente, nel comma 4 dell'articolo 12 dello stesso testo unico le parole "3 milioni di lire" sono sostituite dalle parole: "4 milioni di lire".

Art 3.
  1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, in ciascun esercizio, nel limite del 10 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quelli di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La deduzione non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto il 30 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

  2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al limite del 30 per cento dell'ammontare di detti crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, fino a concorrenza del limite del 5 per cento.

  3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

  4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987.

Art 3.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 MAGGIO 1988, N. 154

Art 4.
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 2 dell'articolo 49 e' aggiunta la seguente lettera: " f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.";

    2. al comma 8 dell'articolo 50 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.".

  2. Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano altresi' effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.".

  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 1973, e, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo di imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 1987. Si applica l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

Art 4.
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 2 dell'articolo 49 e' aggiunta la seguente lettera: " f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.";

    2. al comma 8 dell'articolo 50 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.".

  2. Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano altresi' effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.".

  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 1973, e, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo di imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 1987. Si applica l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

    ((3-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: 'lettere a) e g)' sono sostituite dalle seguenti: 'lettere a), d) e g)'.

    3-ter. All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico, le parole da: 'Per la indennita'' fino a: 'versato al Fondo predetto' sono sostituite dalle seguenti: 'L'ammontare netto delle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza'.

    3-quater. All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo unico, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: 'agli effetti del comma 1', sono aggiunte le seguenti: 'L'ammontare netto e' costituito dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante')).

Art 4.
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 2 dell'articolo 49 e' aggiunta la seguente lettera: " f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.";

    2. al comma 8 dell'articolo 50 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.".

  2. Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano altresi' effettuate nell'esercizio di arti e professioni le...

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