LEGGE 12 giugno 1973, n. 349 - Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

Coming into Force30 Luglio 1973
Published date30 Giugno 1973
Enactment Date12 Giugno 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/06/30/073U0349/CONSOLIDATED/20200603
Official Gazette PublicationGU n.165 del 30-06-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto)

Il protesto di cambiali e assegni bancari e' levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, nonche' dal segretario comunale nei limiti indicati dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari e' pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

Art 2.

(Presentatori)

Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilita' possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dello articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di presentatori.

I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della corte d'appello, o del presidente del tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario.

Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, puo' essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale.

Art 3.

(Nomina e requisiti dei presentatori)

I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono:

1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;

2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;

3) non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo.

Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario puo' avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori puo' essere elevato a sei.

L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario e' depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il presidente della corte d'appello, o del tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

Il decreto di autorizzazione o di revoca e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia e diventa esecutivo non appena e portato a conoscenza del presentatore.

Art 4.

(Attribuzioni dei presentatori)

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attivita' loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 7 e 8, nonche' al rilascio della quietanza.

L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 71 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell'articolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Art 5.

(Modalita' di presentazione del titolo)

La data di scadenza della cambiale, che cada in giorno festivo, legale o equiparato, o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, e' prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per la accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'articolo 147 del codice di procedura civile. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorita', anche in deroga alla norma dell'articolo 147 del codice di procedura civile.

Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto e' stato levato oltre il termine previsto dall'articolo 51 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il quale il titolo e' pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto.

Art 6.

(Titolo domiciliato presso un istituto di credito)

Il debitore ha facolta' di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo e' presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.

Art 7.

(Diritto di protesto)

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille - arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni - e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta ne' superiore a lire ottomila.

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto e' ridotto alla meta'.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto.

Nulla e' dovuto per la riscossione dell'importo del titolo gia' protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.

Per ciascun titolo protestato, il notaio e' tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, si operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennita' di accesso di cui all'articolo seguente.

Art 7.

(Diritto di protesto)

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille - arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni - e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta ne' superiore a lire ottomila.1

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto e' ridotto alla meta'.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto.

Nulla e' dovuto per la riscossione dell'importo del titolo gia' protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.

Per ciascun titolo protestato, il notaio e' tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente...

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