LEGGE 29 novembre 1971, n. 1048 - Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229

Coming into Force01 Gennaio 1972
Enactment Date29 Novembre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/12/16/071U1048/ORIGINAL
Published date16 Dicembre 1971
Official Gazette PublicationGU n.317 del 16-12-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, gli articoli 126, 127, 128 e 129, il primo comma dell'articolo 130, il primo ed il secondo comma dell'articolo 131 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire trenta".

Articolo 125, primo comma. - "Per le copie di cui all'articolo 111, nonche' per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del codice di procedura civile, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire ventisei per ogni pagina".

Articolo 126. - "Quando la notificazione degli atti e' compiuta per mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario e' dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire cinquantacinque".

Articolo 127. - "Per ogni causa e' dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire centosessanta".

Articolo 128. - "Per la notificazione di ogni copia di atto e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire centocinque".

Articolo 129. - "Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

  1. per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire duecentosessanta;

  2. per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire seicentocinquanta;

  3. per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire millequaranta".

    Articolo 130, primo comma. - "Per ogni atto di protesto cambiario e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

  4. per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;

  5. per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque".

    Articolo 131, primo e secondo comma. "Per gli atti per i quali e prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del...

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