LEGGE 11 giugno 1962, n. 546 - Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Coming into Force01 Luglio 1962
Published date27 Giugno 1962
Enactment Date11 Giugno 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/06/27/062U0546/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.161 del 27-06-1962
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:

"L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta:

1) dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede;

2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;

3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;

4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;

5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio".

Art 2.

Il primo comma dell'articolo 101 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:

"Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari e' di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura".

Art 3.

L'articolo 102 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:

Art. 102. - "Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi".

Art 4.

L'articolo 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e sostituito dal seguente:

Art. 104. - "L'ufficiale giudiziario non puo' ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio.

Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

L'ufficiale giudiziario e' autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un Comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.

Il Presidente della Corte, su proposta del capo dello Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.

La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sara' considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile.

L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo.

L'aiutante ufficiale giudiziario puo' ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario".

Art 5.

Il primo comma dell'articolo 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:

"L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;

2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

4) registro cronologico per i protesti cambiari;

5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;

6) registro per i depositi di somme".

Art 6.

L'ultimo comma dell'articolo 120 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dai seguenti commi:

"Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennita' di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma.

Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori".

E' abrogata la legge 24 dicembre 1959, n. 1181.

Art 7.

L'articolo 123 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:

Art. 123. - "Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:

1) il diritto di cronologico;

2) il diritto di copia;

3) il diritto fisso postale;

4) il diritto di chiamata di causa;

5) il diritto di notificazione;

6) il diritto di redazione di verbale;

7) il diritto di protesto cambiario;

8) il diritto di vacazione;

9) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".

Art 8.

L'articolo 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:

Art. 124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 20".

Art 9.

Il primo comma dell'articolo 125 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:

"Per le copie di cui all'articolo 111, nonche' per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 20 per ogni pagina",

Art 10.

Gli articoli 126, 127, 128 e 129 del decreto presidenziale 15 (dicembre 1959, n. 1229, sono costituiti dal seguenti:

Art. 126. - "Quando la notificazione degli atti e' compiuta per mezzo del servizio postale all'ufficiale giudiziario e' dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire 40".

Art. 127. - "Per ogni causa e' dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire 120".

Art. 128. - "Per la notificazione di ogni copia di atto e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire 80".

Art. 129. - "Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dallo articolo 130, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

  1. per gli atti relativi ad affari di valore sino a lire 100.000, lire 200;

  2. per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire 500;

  3. per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire 800".

Art 11.

Il primo comma dell'articolo 130 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:

"Per ogni atto di protesto cambiario e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

  1. per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire 20.000, lire 40;

  2. per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire 20.000, lire 80".

Art 12.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 131 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

"Per gli atti per i quali e' prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio della notificazioni indicate nell'articolo 147 del Codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato.

Ogni vacazione ha...

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