DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 757 - Norme sul trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, in applicazione della legge 6 dicembre 1964, n. 1268

Coming into Force25 Luglio 1965
Enactment Date05 Giugno 1965
Published date10 Luglio 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/07/10/065U0757/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.170 del 10-07-1965
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro; Decreta: Articolo unico.

Con effetto dal 1 marzo 1966, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con legge 11 giugno 1962, n. 540, e' integrato e modificato come segue

Art. 123. - e' aggiunto: "10) il diritto di carteggio" .

Art. 132-bis. - sono soppresse le parole: "e non e' computabile ai Fini dell'indennita' integrativa e dei versamenti all'Erario".

Art. 148. - le parole: "con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 1, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 123" sono sostituite con le parole: "con la percezione dei diritti di cui all'art. 123".

Art. 169. - sono soppresse le parole: "escluso il diritto fisso postale" .

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e...

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