IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro; Decreta: Articolo unico.
Con effetto dal 1 marzo 1966, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con legge 11 giugno 1962, n. 540, e' integrato e modificato come segue
Art. 123. - e' aggiunto: "10) il diritto di carteggio" .
Art. 132-bis. - sono soppresse le parole: "e non e' computabile ai Fini dell'indennita' integrativa e dei versamenti all'Erario".
Art. 148. - le parole: "con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 1, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 123" sono sostituite con le parole: "con la percezione dei diritti di cui all'art. 123".
Art. 169. - sono soppresse le parole: "escluso il diritto fisso postale" .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e...