LEGGE 24 marzo 1993, n. 75 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie

Coming into Force25 Marzo 1993
Published date24 Marzo 1993
Enactment Date24 Marzo 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/03/24/093G0144/CONSOLIDATED/19931230
Official Gazette PublicationGU n.69 del 24-03-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonche' i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresi' validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1› febbraio 1992, n. 47, nonche' dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonche' del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16; i predetti rapporti giuridici conservano validita' ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.

Art 2.
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato articolo 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. Nel medesimo decreto potranno altresi' essere introdotte ulteriori modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per l'intero territorio nazionale al fine di mantenere l'invarianza del gettito. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge.

Art 2.
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato articolo 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133 . Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge.

Art 3.
  1. Il termine del 30 giugno 1992 stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' differito al 30 giugno 1994. Il termine del 31 dicembre 1992, stabilito dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, della predetta legge n. 165 del 1990, per apportare a ciascun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni leg- islative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione, e' differito al 31 dicembre 1994.

  2. Fino alla data del 31 dicembre 1994 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Il comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria continua ad operare anche oltre il 31 dicembre 1992, fino alla data del 31 dicembre 1994. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, si provvede alla sua ricostituzione.

  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 617 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, uno o piu' decreti legislativi al fine di apportare ai testi unici pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate successivamente all'emanazione degli stessi testi unici e fino a tre mesi prima della pubblicazione di ciascun decreto legislativo, attuando il coordinamento sistematico di tali disposizioni e di quelle contenute nei predetti testi unici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1987, n. 550.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei

Ministri

REVIGLIO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 16

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: "oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere" sono sostituite dalle seguenti: "di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo";

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.

Non si applicano, altresi', le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.

4-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non e' ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "all'ufficio delle imposte" sono inserite le seguenti: "ed al comune ove e' ubicato l'immobile".

5-ter. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 52 della legge 28...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT