LEGGE 30 novembre 1994, n. 656 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

Coming into Force01 Dicembre 1994
Published date30 Novembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/11/30/094G0707/ORIGINAL
Enactment Date30 Novembre 1994
Official Gazette PublicationGU n.280 del 30-11-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

TREMONTI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 1 ottobre 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 dicembre 1994.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1994, N. 564

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Riduzione delle agevolazioni in materia di societa' cooperative e loro consorzi). - 1. Le societa' cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

  1. Per le societa' cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di una aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992.

  2. Le societa' cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

  3. L'imposta straordinaria deve essere versata secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. E' consentito posticipare il versamento del 50 per cento del dovuta fino al 15 dicembre 1995, con l'applicazione degli interessi legali. Si applica l'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 394 del 1992; nel patrimonio netto, cui sono imputabili sia l'imposta patrimoniale ordinaria sia l'imposta patrimoniale straordinaria, si intendono a tal fine ricomprese le riserve indivisibili.

  4. Le societa' cooperative, e loro consorzi, che abbiano gia' versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalita' di attuazione della disposizione di cui al presente comma.

  5. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: "di alloggi" sono inserite le seguenti: ", adibiti ad abitazione principale,".

  6. All'articolo 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla nota 2, le parole: "societa' cooperative" sono sostituite dalle seguenti: "cooperative sociali".

  7. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 27-ter) e' abrogato.

  8. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

    il n. 41-bis) e ' sostituito dal seguente:

    "41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale, nonche' da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale".

  9. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994.

  10. Nel n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non sono comprese le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.".

    Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

    Art. 2-bis. - (Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA). - 1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni puo' essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

  11. La definizione non e' ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio e' configurabile l'obbligo di denunzia all'autorita' giudiziaria per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

  12. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e...

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