LEGGE 26 novembre 1992, n. 461 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese

Coming into Force29 Novembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/11/28/092G0506/ORIGINAL
Published date28 Novembre 1992
Enactment Date26 Novembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.281 del 28-11-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 novembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei

Ministri

GORIA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE

30 SETTEMBRE 1992, N. 394.

All'articolo 1:

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

" 3. Per le societa' cooperative e loro consorzi il patrimonio netto e' diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904";

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi in sospensione d'imposta, che si computano nella misura del cinquanta per cento.

3-ter. Per gli enti creditizi, l'imposta e' contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passivita' emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilita' tra le componenti del patrimonio di vigilanza";

al comma 4, le parole: "Per i soggetti che possiedono" sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi".

All'articolo 2:

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

"4-bis. L'imposta di cui all'articolo 1 non si applica agli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attivita' assistenziali, sanitarie...

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