ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
30 SETTEMBRE 1992, N. 394.
All'articolo 1:
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Per le societa' cooperative e loro consorzi il patrimonio netto e' diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi in sospensione d'imposta, che si computano nella misura del cinquanta per cento.
3-ter. Per gli enti creditizi, l'imposta e' contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passivita' emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilita' tra le componenti del patrimonio di vigilanza";
al comma 4, le parole: "Per i soggetti che possiedono" sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi".
All'articolo 2:
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. L'imposta di cui all'articolo 1 non si applica agli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attivita' assistenziali, sanitarie...