DECRETO-LEGGE 30 settembre 1992, n. 394 - Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese

Coming into Force30 Settembre 1992
Enactment Date30 Settembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/09/30/092G0438/CONSOLIDATED/19971223
Published date30 Settembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.230 del 30-09-1992
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 e' istituita l'imposta sul patrimonio netto delle societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' delle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al presente comma non residenti tenute, non per effetto di opzione, alla contabilita' ordinaria.

  2. L'imposta si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto cosi' come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.

  3. Per le societa' cooperative e loro consorzi il patrimonio netto comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni ed e' diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

  4. Per i soggetti che possiedono azioni, titoli similari o quote di partecipazione in societa' o enti soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto e' diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della societa' o ente partecipato cosi' come risulta dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili. Nel caso di societa' residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente periodo e' calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed e' riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione. In ogni caso e' dovuta un'imposta non inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a norma del presente articolo.

Art 1.
  1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 e' istituita l'imposta sul patrimonio netto delle societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' delle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed...

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