LEGGE 7 agosto 1982, n. 516 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari

Coming into Force08 Agosto 1982
Published date07 Agosto 1982
Enactment Date07 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/07/082U0516/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.216 del 07-08-1982 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1

E' convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:

"Nella determinazione degli ammontari complessivi ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei compensi di lavoro dipendente percepiti, assoggettati a ritenuta alla fonte, ne' delle pensioni percepite, al netto della ritenuta, purche' i relativi importi costituiscano almeno due terzi del reddito".

All'articolo 4:

nel primo comma:

all'alinea, le parole: "E' punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire dieci milioni" sono sostituite dalle parole: "E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire";

nel numero 4), e' soppressa la parola:

"fraudolentemente";

il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne

risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono"; nel numero 7), le parole: "occultando componenti positivi del reddito o esponendo componenti negativi fittizi" sono sostituite dalle parole: "dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito";

il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e 6) sono di lieve entita' si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni".

L'articolo 5 e' soppresso.

All'articolo 6:

il numero 3) e' sostituito dal seguente:

"3) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni";

i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

"4) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;

5) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa";

e' aggiunto il seguente comma:

"In caso di assoluzione, la sentenza deve essere parimenti pubblicata, con le stesse modalita' previste dall'articolo 36 del codice penale, sempre che l'interessato ne faccia richiesta".

All'articolo 7:

nel primo comma, sono soppresse le parole: "e la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale";

nel secondo comma, dopo le parole:

"La condanna all'arresto importa inoltre", sono aggiunte le parole: "la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale", e sono soppresse le parole: "e l'applicazione della pena accessoria di cui al numero 5) dello stesso articolo per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre".

L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

"Il reato previsto nel primo comma dell'articolo 1 si prescrive in sette anni.

Gli altri reati previsti nello stesso articolo e i reati previsti negli articoli 2 e 4 si prescrivono in sei anni. Il corso della prescrizione e' interrotto dalla constatazione di dette violazioni".

All'articolo 12, nel secondo comma, le parole: "possono procedere" sono sostituite dalle parole: "procedono", e le parole: "ad accertamenti ed" sono sostituite dalle seguenti: "ad accertamenti e possono".

All'articolo 13, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:

"L'azione penale ha corso anche in pendenza dell'accertamento di imposta, a far data dal 1 gennaio 1983".

All'articolo 14:

nel primo comma, le parole: "e' scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "e' scaduto anteriormente al 1 agosto 1982";

nel secondo comma, le parole: "entro il mese di novembre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 10 ed il 30 novembre";

nel terzo comma, dopo le parole:

"modelli approvati", sono aggiunte le parole: "entro e non oltre il 30 settembre 1982", ed e' aggiunto il seguente periodo:

"Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle relative norme e le istruzioni per la compilazione dei modelli";

l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:

"Si applicano, salvo quanto previsto nei successivi articoli, le disposizioni dell'articolo 8 e del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

All'articolo 15:

il primo comma e' sostituito dal seguente:

"La dichiarazione integrativa delle persone fisiche deve essere presentata ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma o di Milano secondo criteri e modalita' stabiliti con il decreto previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente. La dichiarazione integrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere presentata all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto al momento della presentazione della dichiarazione";

il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale si avvale della facolta' prevista nell'articolo 14, l'importo dell'imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita, della minore perdita, nonche' altri dati ed elementi in conformita' del modello di cui al terzo comma dello stesso articolo. A tali fini si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati";

il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"I soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle imprese familiari e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente...

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