DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

Coming into Force24 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/09/093G0558/CONSOLIDATED/20200229
Enactment Date15 Novembre 1993
Published date09 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.288 del 09-12-1993 - Suppl. Ordinario n. 108
Capo I IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Ambito di applicazione

  1. La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 33

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (33) 34

Art 2.

Classificazione dei comuni

  1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

    Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

    Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

    Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

    Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

    Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

  2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 33

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (33) 34

Art 3.

Regolamento e tariffe

  1. Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

  2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

  3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi' stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

  4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.

  5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazine e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui al presente capo.

  6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 15, nonche', limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.

Art 3.

Regolamento e tariffe

  1. Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

  2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

  3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi' stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

  4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.

  5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazine e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto...

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