LEGGE 26 febbraio 1994, n. 133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994

Coming into Force01 Marzo 1994
Published date28 Febbraio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/02/28/094G0165/ORIGINAL
Enactment Date26 Febbraio 1994
Official Gazette PublicationGU n.48 del 28-02-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

GALLO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 16 marzo 1994.

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Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557

All'articolo 1, al comma 1, lettera i), sono aggiunte, i fine, le parole: "; tuttavia e' consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della societa' eminente risultante dopo la copertura".

All'articolo 2:

al comma 1, lettera d), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di,sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.";

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera d) del comma 1, valutato in lire 5,4 miliardi per il 1994, lire 6,1 miliardi per il 1995 e lire 6,4 miliardi per il 1996, si provvede per...

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