DECRETO 9 febbraio 2021 - Definizione della nuova classe di laurea in «Scienza dei materiali» e delle nuove classi di laurea magistrale in «Scienza dei materiali» e in «Data science». (Decreto n. 146). (21A02382)

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, i particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020 e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi e' stato nominato Ministro dell'universita' e della ricerca

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'art. 11, commi 1 e 2

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e in particolare l'art. 6, commi 6 e 7

Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270

Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2000, concernenti la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e il successivo decreto ministeriale 18 marzo 2005

Visti i distinti decreti ministeriali 16 marzo 2007 di determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali universitarie

Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'istruzione superiore dei paesi dell'area europea

Preso atto, in particolare, di quanto il comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004 (prot. n. 9), relativo all'anagrafe degli studenti e al diploma supplement, e successive modificazioni

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19,

Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6)

Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2019 (prot. n. 989) «Linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati», come integrato dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (prot. n. 435)

Ritenuto di definire le nuove classi di laurea in «Scienza dei materiali», e di laurea magistrale in «Scienze dei materiali» e in

Data science

, in quanto contenenti un'offerta formativa innovativa

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nella seduta del 5 dicembre 2018

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari

(CNSU), reso nella seduta del 13 marzo 2019

Acquisiti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente in data 22 settembre e 30 settembre 2020

Decreta:

Art. 1

  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi del corso di laurea in «Scienza dei materiali» e dei corsi di laurea magistrale in «Scienze dei materiali» e in «Data Science» di cui all'allegato 1 al presente decreto.

  2. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato dall'art. 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, possono procedere all'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi di laurea e laurea magistrale allegate al presente decreto. Non possono essere istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe di laurea qualora le attivita' formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno quaranta crediti e di laurea magistrale qualora le attivita' formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno trenta crediti.

  3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e del presente decreto.

  4. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 e' subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dai relativi decreti attuativi.

    Art. 2

  5. Le universita' individuano, nei propri regolamenti didattici di ateneo, le strutture didattiche competenti, anche interdipartimentali e interateneo per l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto.

    Art. 3

  6. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attivita' formative indispensabili indicati nell'allegato 1 al presente decreto e, per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale, nel regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui all'art. 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalita' rispetto agli obiettivi formativi specifici del corso.

  7. Le universita' garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attivita' formative. In ciascun corso di laurea e di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale rispettivamente piu' di venti o di dodici esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per piu' insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalita' previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d), e dell'art. 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Ai fini del conteggio, rispettivamente, dei venti o dodici esami o verifiche di profitto vanno considerate le attivita' formative:

    1. base

    2. caratterizzanti

    3. affini o integrative

    4. ...

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