DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 19 - Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0035)

Coming into Force23 Marzo 2012
Enactment Date27 Gennaio 2012
Published date08 Marzo 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/03/08/012G0035/CONSOLIDATED/20200914
Official Gazette PublicationGU n.57 del 08-03-2012
Capo I Principi generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), che prevede, tra l'altro, l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori, nonche' il comma 3 del medesimo articolo 5 che detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti, e in particolare l'articolo 1-ter;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e in particolare l'articolo 2, commi 138, 139 e 140, relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' della ricerca, e in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi 5, 6 e 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono:

  1. per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  2. per universita', ateneo o atenei, tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita' telematiche;

  3. per corsi di studio, i corsi definiti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

  4. per sede, la sede amministrativa e decentrata delle universita';

  5. per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Art 2.

Oggetto

  1. Per le finalita' stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il presente decreto disciplina:

    1. l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;

    2. l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualita', dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;

    3. il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle attivita' didattiche e di ricerca delle universita'.

  2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario definiti dal Ministro in sede di programmazione triennale, con il programma di qualita' approvato annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con gli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche' con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto prevede, all'articolo 15, meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle universita' che abbiano conseguito efficienza e risultati nell'ambito della didattica e della ricerca, nonche' la valorizzazione della figura dei ricercatori non confermati per il primo anno di attivita' attraverso la revisione del rispettivo trattamento economico, secondo quanto stabilito all'articolo 16.

Art 3.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita' telematiche, a eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 15 che si applicano unicamente alle universita' statali.

  2. Le disposizioni del CAPO II non si applicano ai corsi di dottorato di ricerca, per i quali trova applicazione l'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art 4.

Sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualita' e accreditamento delle universita'

  1. Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualita' e accreditamento delle universita' opera in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualita' nell'area europea dell'istruzione superiore e si articola in:

    1. un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna universita';

    2. un sistema di valutazione esterna delle universita';

    3. un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle universita'.

  2. In tutti i processi della valutazione e' assicurato il confronto tra le risultanze della valutazione interna e quelle della valutazione esterna.

Capo II Sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari
Art 5.

Sistema di accreditamento

  1. Il sistema di accreditamento iniziale e periodico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha ad oggetto:

    1. le sedi;

    2. i corsi di studio universitari.

  2. Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione all'Universita' da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualita', efficienza ed efficacia nonche' a verificare la sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita'.

  3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di qualita', di efficienza e di efficacia delle attivita' svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed e' basato sulla verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e 10.

Art 6.

Definizione degli indicatori per l'accreditamento

  1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, definisce gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

  2. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualita' del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association...

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