IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), che prevede, tra l'altro, l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori, nonche' il comma 3 del medesimo articolo 5 che detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti, e in particolare l'articolo 1-ter;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e in particolare l'articolo 2, commi 138, 139 e 140, relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' della ricerca, e in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi 5, 6 e 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente decreto si intendono:
per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
per universita', ateneo o atenei, tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita' telematiche;
per corsi di studio, i corsi definiti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
per sede, la sede amministrativa e decentrata delle universita';
per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.