DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1 - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca

Coming into Force10 Gennaio 2020
Enactment Date09 Gennaio 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/01/09/20G00004/CONSOLIDATED/20201231
Published date09 Gennaio 2020
Official Gazette PublicationGU n.6 del 09-01-2020
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere alla ridefinizione dell'assetto strutturale del Governo mediante la riorganizzazione delle attribuzioni in materia di istruzione, universita' e ricerca scientifica, al fine di consentirne la valorizzazione delle rispettive specificita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto-legge:

Art 1.

Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca

  1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca ed e' conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.

  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'universita' e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.";

    2. dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.".

  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

Art 1.

Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca

  1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca ed e' conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.

  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'universita' e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.";

    2. dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.".

  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'universita' e della ricerca. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

Art 2.

Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del Titolo IV e' sostituito dai seguenti: «Capo XI Ministero dell'istruzione Art. 49 (Istituzione del ministero e attribuzioni)

  2. E' istituito il Ministero dell'istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

  3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Art. 50 (Aree funzionali)

  4. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell'universita' e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 ; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' dalla vigente legislazione. Art. 51 (Ordinamento)

  5. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a ventiquattro, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. Capo XI-bis Ministero dell'universita' e della ricerca Art. 51-bis (Istituzione del ministero e attribuzioni)

  6. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.

  7. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Art. 51-ter (Aree funzionali)

  8. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle universita', delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica...

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