LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370 - Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica

Coming into Force27 Ottobre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/10/26/099G0453/CONSOLIDATED/20141229
Published date26 Ottobre 1999
Enactment Date19 Ottobre 1999
Official Gazette PublicationGU n.252 del 26-10-1999
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA UNIVERSITARIA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Nuclei di valutazione interna degli atenei)

  1. Le universita' adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.

  2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna universita' da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle universita', denominato "nucleo di valutazione di ateneo", composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le universita' assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

  3. Le universita' che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonche' delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.

Art 2.

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

  1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralita' di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicita' degli atti. Il Comitato:

    1. fissa i criteri generali per la valutazione delle attivita' delle universita' previa consultazione della Conferenza dei rettori

      delle universita' italiane (CRUI), del Consiglio universitario

      nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti

      universitari (CNSU), ove costituito;

    2. promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;

    3. determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare

      annualmente;

    4. predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un

      programma annuale di valutazioni esterne delle universita' o di

      singole strutture didattiche, approvato dal Ministro

      dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con

      particolare riferimento alla qualita' delle attivita'

      universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello

      internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del

      Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di

      garanzia della qualita' nell'istruzione superiore;

    5. predispone annualmente una relazione sulle attivita' di valutazione svolte;

    6. svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la

      valutazione del sistema universitario di cui al decreto del

      Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e

      tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;

    7. svolge, su richiesta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attivita' consultive,

      istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di

      parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte

      attivita' delle universita', nonche' ai progetti e alle proposte

      presentati dalle medesime.

  2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'articolo 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attivita' di valutazione di cui all'articolo 1 e al presente articolo.

  3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e' soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attivita' del Comitato, e' integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1o gennaio 1999.

  4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art 2.

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

  1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralita' di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicita' degli atti. Il Comitato:

    1. fissa i criteri generali per la valutazione delle attivita' delle universita' previa consultazione della Conferenza dei rettori

      delle universita' italiane (CRUI), del Consiglio universitario

      nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti

      universitari (CNSU), ove costituito;

    2. promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;

    3. determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare

      annualmente;

    4. predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un

      programma annuale di valutazioni esterne delle universita' o di

      singole strutture didattiche, approvato dal Ministro

      dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con

      particolare riferimento alla qualita' delle attivita'

      universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello

      internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del

      Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di

      garanzia della qualita' nell'istruzione superiore;

    5. predispone annualmente una relazione sulle attivita' di valutazione svolte;

    6. svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la

      valutazione del sistema universitario di cui al decreto del

      Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e

      tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;

    7. svolge, su richiesta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attivita' consultive,

      istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di

      parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte

      attivita' delle universita', nonche' ai progetti e alle proposte

      presentati dalle medesime.

  2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'articolo 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attivita' di valutazione di cui all'articolo 1 e al presente articolo.

  3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT