MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 2020, N. 1
All'articolo 1:
al comma 3, le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'universita' e della ricerca» e le parole: «e di 80.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 80.000 annui».
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso articolo 49, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» sono aggiunte le seguenti: «, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;
al comma 1, capoverso articolo 50, comma 1, le parole: «dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnica superiore», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)» sono inserite le seguenti: «, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione», dopo le parole: «esigenze formative;» sono inserite le seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;», dopo le parole: «programmi operativi» sono inserite le seguenti: «nazionali nel settore dell'istruzione», dopo le parole: «finanziati dall'Unione europea;» sono inserite le seguenti: «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;» e dopo le parole: «nonche' dalla vigente legislazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni»;
al comma 1, capoverso articolo 51, comma 1, la parola: «ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «venticinque»;
al comma 1, capoverso articolo 51-bis, comma 1, le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «ricerca scientifica, tecnologica e artistica»;
al comma 1, capoverso articolo 51-ter, comma 1, le parole: «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica,» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori;», le parole: «delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale» sono sostituite dalle seguenti: «delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», le parole: «in materia universitaria e alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia universitaria e di alta formazione», le parole: «attuazione delle norme comunitarie e internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione delle norme europee e internazionali», dopo le parole: «completamento dell'autonomia universitaria» sono inserite le seguenti: «e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», dopo le parole: «formazione di grado universitario» sono inserite le seguenti: «e di alta formazione artistica e musicale», dopo le parole: «razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria» sono inserite le seguenti: «e accademica», dopo le parole: «sostegno della ricerca libera nelle universita' e negli enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «nonche' nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)» sono inserite le seguenti: «, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca», le parole: «comunitario ed» sono sostituite dalle seguenti: «europeo e», dopo le parole: «programmi operativi» e' inserita la seguente: «nazionali» e dopo le parole: «diffusione della cultura scientifica» sono inserite le seguenti: «e artistica»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'universita' e della ricerca lo sviluppo e il consolidamento delle attivita' di proprio interesse e attribuite all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG 2015):
a) la dotazione organica dell'ANVUR e' incrementata, con oneri a carico del bilancio della stessa Agenzia, per un numero complessivo di dieci unita', di cui sei...