DECRETO 8 gennaio 2024, n. 3 - Regolamento recante modifiche al regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). (24G00012)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 8 e 9

Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326», di seguito

regolamento

Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53,

Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e, in particolare, l'articolo 13, comma 1-bis, che istituisce, nell'ambito dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, e, in particolare, i commi 1-bis e 1-ter, che hanno disposto:

  1. la soppressione, a far data dal 1° dicembre 2023, della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, operanti presso la AIFA, e la contestuale istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco, cui sono attribuite le relative funzioni

  2. l'individuazione del Presidente dall'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, con abrogazione della lettera a) del comma 4, dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a decorrere dalla data di efficacia della relativa nomina

  3. la disciplina delle funzioni, nonche' le modalita' di nomina del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60

  4. la modifica della composizione del consiglio di amministrazione, costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

    Visto lo stesso articolo 3, comma 1-bis, che assegna ad un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la disciplina per individuare i criteri e le modalita' di nomina dei componenti della Commissione unica, le modalita' di nomina e le funzioni del Presidente, del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico nonche' l'assegnazione delle funzioni gia' attribuite al Direttore generale, all'esito della soppressione della medesima figura

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143, «Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici»

    Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 15 novembre 2023

    Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il tramite della trasmissione dello schema di regolamento in data 23 novembre 2023

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2023

    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988

    Adotta

    il seguente regolamento:

    Art. 1

    Modifiche all'articolo 1 del regolamento

    1. All'articolo 1, comma 1, dopo le parole «di seguito denominato

    "legge di riferimento"» sono inserite le seguenti: «nonche' dall'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196».

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

    qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo l'art. 17, commi 3 e 4, della

    legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina

    dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

    del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 12 settembre 1998, n. 214, S.O.:

    Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (omissis)

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

    regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

    autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge

    espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

    materie di competenza di piu' ministri, possono essere

    adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

    necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

    dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

    dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

    del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti

    ministeriali ed interministeriali, che devono recare la

    denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere

    del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla

    registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

    Gazzetta Ufficiale.

    - Si riportano il testo degli articoli 8 e 9 del

    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:

    Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma

    dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

    ,

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,

    S.O.:

    Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture

    che, secondo le previsioni del presente decreto

    legislativo, svolgono attivita' a carattere

    tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto

    esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al

    servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche

    quelle regionali e locali.

    2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti

    stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della

    Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della

    legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai

    poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo

    le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le

    disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e

    14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive

    modificazioni.

    3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene

    conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal

    precedente articolo 5 del presente decreto per il

    conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

    4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,

    comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta

    del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri

    competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del

    bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli

    statuti delle agenzie istituite dal presente decreto

    legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri

    direttivi:

    a) definizione delle attribuzioni del direttore

    generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni

    contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto

    con riferimento al capo del dipartimento

    b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti

    dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della

    gestione, nonche' della responsabilita' per il

    conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente

    nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove

    possibile, di massimali di spesa predeterminati dal

    bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso

    c) previsione di un comitato direttivo, composto da

    dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,

    in numero non superiore a quattro, con il compito di

    coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle

    attribuzioni ad esso conferite

    d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,

    che devono comprendere, comunque, oltre a quelli

    espressamente menzionati nel precedente comma 2:

    d1) l'approvazione dei programmi di attivita'

    dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,

    secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia

    dell'agenzia

    d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli

    obiettivi da raggiungere

    d3) l'acquisizione di dati e notizie e

    l'effettuazione di...

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