LEGGE 25 giugno 2019, n. 60 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria

Coming into Force02 Luglio 2019
Published date01 Luglio 2019
Enactment Date25 Giugno 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/07/01/19G00065/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.152 del 01-07-2019
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 giugno 2019 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Grillo, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 35

All'articolo 1:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dei livelli essenziali di assistenza».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «1° ottobre 2007, n. 159,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «previa intesa con la regione,» sono inserite le seguenti: «nonche' con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie,»;

al comma 5:

il quarto periodo e' soppresso;

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente comma e' subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7»;

al comma 6, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «sei»;

dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

6-bis. Ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce un'Unita' di crisi speciale per la regione con il compito di effettuare, entro tre mesi dalla sua istituzione, visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie. L'Unita' di crisi e' composta da dirigenti del Ministero della salute, che operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate, e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici. Entro trenta giorni da ciascuna visita ispettiva, l'Unita' di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta una relazione sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando gli eventuali scostamenti dagli standard necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza e gli interventi organizzativi necessari al loro ripristino. Ai componenti dell'Unita' di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14

;

al comma 7, primo periodo, la parola: «sei», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «nove»;

al comma 9, le parole: «nel presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:«del presente decreto».

All'articolo 4:

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

1-bis. Nei casi di decadenza ai sensi del comma 1 e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilita' ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico puo' essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016

.

All'articolo 5:

al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

All'articolo 6:

al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stipula di tale protocollo d'intesa restano in vigore le norme e le procedure vigenti»;

al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La convenzione puo' essere stipulata anche per l'attuazione degli interventi gia' inseriti negli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse...

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