DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

Coming into Force07 Novembre 2021
Published date06 Novembre 2021
Enactment Date06 Novembre 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/11/06/21G00166/CONSOLIDATED/20220921
Official Gazette PublicationGU n.265 del 06-11-2021
Titolo I Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021
Capo I Turismo
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza coerentemente con il relativo cronoprogramma di tale Piano;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonche' di adottare misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre apposite e piu' incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 27 e 28 ottobre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del turismo, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della transizione ecologica, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la pubblica amministrazione, dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche

  1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.

  2. Per i soggetti di cui al comma 4 e' riconosciuto altresi' un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che puo' essere aumentato anche cumulativamente:

    1. fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;

    2. fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la societa' abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile, per le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con eta' compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

    3. fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa e' ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

  3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto e' erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

  4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonche' alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

  5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

    1. interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

    2. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in...

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