LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 - Disciplina dell'agriturismo

Coming into Force31 Marzo 2006
Enactment Date20 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/16/006G0117/CONSOLIDATED/20071017
Published date16 Marzo 2006
Official Gazette PublicationGU n.63 del 16-03-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Finalita'

  1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

  1. tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

  2. favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle aree rurali;

  3. favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

  4. favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita' di vita;

  5. recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarita' paesaggistiche;

  6. sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;

  7. promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;

  8. favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art 2.

Definizione di attivita' agrituristiche

  1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

  2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi complementari.

  3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:

    1. dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

    2. somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalita' indicate nell'articolo 4, comma 4;

    3. organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

    4. organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, attivita' ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonche' escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

  4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

  5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonche' della priorita' nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attivita' agrituristica e' considerato reddito agricolo.

Art 3.

Locali per attivita' agrituristiche

  1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici o parte di essi gia' esistenti nel fondo.

  2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

  3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Art 4.

Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica

  1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica.

  2. Affinche' l'organizzazione dell'attivita' agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attivita' agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attivita' agrituristiche rispetto alle attivita' agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita'.

  3. L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le attivita' di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

  4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attivita' agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentali regionali, nonche' alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

    1. l'azienda che somministra pasti e bevande...

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