LEGGE 29 dicembre 2021, n. 233 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

Coming into Force01 Gennaio 2022
Enactment Date29 Dicembre 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/12/31/21G00257/ORIGINAL
Published date31 Dicembre 2021
Official Gazette PublicationGU n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 2021 MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152

All'articolo 1:

al comma 2:

all'alinea, le parole: «Per i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti» e dopo le parole: «100.000 euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun beneficiario»;

alla lettera b), le parole: «qualora l'impresa o la societa' abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile» sono sostituite dalle seguenti: «per le imprese o le societa' aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198», le parole: «le societa' di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «per le societa' di capitali», le parole: «e le imprese individuali» sono sostituite dalle seguenti: «e per le imprese individuali» e le parole: «tra i 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra 18 anni compiuti»;

alla lettera c), dopo le parole: «le imprese» sono inserite le seguenti: «o le societa'»;

al comma 4, le parole: «alle strutture che svolgono» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che esercitano», le parole: «alle strutture ricettive» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che gestiscono strutture ricettive» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresi' alle imprese titolari del diritto di proprieta' delle strutture immobiliari in cui e' esercitata una delle attivita' imprenditoriali di cui al presente comma»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalla seguente: «compreso»;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente comma»;

alla lettera d), la parola: «relativi» e' sostituita dalla seguente: «relativamente»;

alla lettera e), le parole: «spese per la digitalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese»;

al comma 6, le parole: «regolamento UE n. 2020/852» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020»;

al comma 7, le parole: «di tali costi» sono sostituite dalle seguenti: «di tali spese»;

al comma 8:

al primo periodo, dopo le parole: «Il credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo»;

al quarto periodo, le parole: «preventivamente alla» sono sostituite dalle seguenti: «prima della», le parole: «alle imprese beneficiarie» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti beneficiari» e dopo le parole: «d'intesa» sono inserite le seguenti: «tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate»;

al sesto periodo, la parola: «comprese» e' sostituita dalla seguente: «compresi»;

l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

al comma 9, le parole: «Ministero del turismo, pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del turismo pubblica» e le parole: «ivi inclusa» sono sostituite dalla seguente: «compresa»;

al comma 10, secondo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;

al comma 11, le parole: «comma 1, si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si applicano» e le parole: «conclusi, alla» sono sostituite dalle seguenti: «conclusi alla»;

al comma 12, le parole: «dell'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «della data di entrata in vigore»;

al comma 13, le parole: «e' ulteriormente autorizzata la» sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzata l'ulteriore»;

al comma 14:

al secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2, sono» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2 sono» e le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013»;

al terzo periodo, le parole: «registro nazionale aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

al comma 15, le parole: «entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2023»;

al comma 16, le parole: «e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «e 5»;

al comma 17, secondo periodo, le parole: «L'attuazione dell'intervento garantisce» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' garantito» e dopo le parole: «comma 6-bis,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,»;

dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita' dell'attivita' delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.

17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis a 17-quater e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

;

alla rubrica, dopo la parola: «Contributi» sono inserite le seguenti: «a fondo perduto».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «PMI")» e' sostituita dalla seguente: «PMI)"» e dopo le parole: «articolo 1, comma 4,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i giovani che intendono avviare attivita' nel settore agrituristico le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di eta' compresa tra 18 e 40 anni»;

al comma 2, le parole: «comma 1, sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 sono rilasciate»;

al comma 3, alinea, le parole: «comma 1, si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si applicano»;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

3-bis. Nell'attivita' di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificita' economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo e' integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche

;

al comma 5, le parole: «d), ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «d) ed e),».

All'articolo 3:

al comma 4, le parole: «Comitato Interministeriale della» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;

al comma 8, le parole: «da SACE S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla societa' SACE S.p.a.»;

dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

9-bis. Al fine di rendere piu' efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitivita' delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale limite massimo e' ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo...

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