Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e il Consorzio Pausania S.c.r.l. (Deliberazione n. 103/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, punto 3, stabilisce che la riforma...

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