LEGGE 29 marzo 2001, n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo

Coming into Force05 Maggio 2001
End of Effective Date20 Giugno 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/20/001G0187/CONSOLIDATED/20110606
Enactment Date29 Marzo 2001
Published date20 Aprile 2001
Official Gazette PublicationGU n.92 del 20-04-2001
Capo I PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Principi) 1. La presente legge definisce i princi'pi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. La Repubblica: a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettivita' e per favorire le relazioni tra popoli diversi; b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse; c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile; d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi; e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita' motorie e sensoriali; f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti; g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco; h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale; i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico; l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali. 3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79

Art 2.

(Competenze) 1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresi' l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica. 2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei princi'pi di cui all'articolo 1 della presente legge. 3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonche' l'indirizzo e il coordinamento delle attivita' promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i princi'pi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto e' adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarieta' del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce: a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti; b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attivita' di accoglienza non convenzionale; c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di standard omogenei ed uniformi; d) gli standard minimi di qualita' delle camere di albergo e delle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale; e) gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive; f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea; g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalita' emergenti nel settore; h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' ricettive gestite senza scopo di lucro; i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' di accoglienza non convenzionale; l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonche' di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato; m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico; n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. 5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresi' principi ed obiettivi relativi: a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari; b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero; c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonche' dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati; d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attivita' turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili; e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4; f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attivita' economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari. 6. Nel rispetto dei princi'pi di completezza ed integralita' delle modalita' attuative, di efficienza, economicita' e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarieta' nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, da' attuazione ai princi'pi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4. 7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di liberta' di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalita' di cui al medesimo comma 6. 8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT