Contratti di investimento e mercati finanziari
Autore | A. Moretti |
Pagine | 361-379 |
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CONTRATTI DI INVESTIMENTO
E MERCATI FINANZIARI
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Il mercato mobiliare
Il mercato mobiliare può essere definito come quel segmento del
mercato finanziario sul quale vengono scambiati valori mobiliari, in-
tendendosi per tali, in generale, gli strumenti finanziari naturalmente
destinati alla circolazione (Costi).
nozione di mercato mobil iare veniva costruita attorno alla nozione di valore mobiliare,
anche se poi era molto discusso come dovesse intendersi tale concetto.
Ai valori mobiliari , però, facevano pur sempre riferimento le disposizioni del Testo Unico
delle legg i in materia bancaria e di numerose leggi in materia fina nziaria (ad esempio,
l’art. 18 della L. n. 216/1974, che prendeva in considerazione la sollecitazione del pub-
blico risparmio all’acquisto o alla vendita di valori mobiliari).
Il citato d.lgs. n. 415/1996 ( che ha recepito la direttiva com unitaria 93 del 10 maggio
1993) ha notevolmente innovato la disciplina de lle attività di intermediazione finanziaria.
In particolare: h a sostituito la nozione di strument i finanziari a quella di valori mobiliari e
la nozione di sevizi di investimento a quella di intermediazione mobiliare; ha esteso la
gestione dei serv izi di investimento, prima r iservata alle Sim (Società d i intermediazione
mobiliare), alle banche nazionali ed alle imprese di investimento comunitarie; ha realizza-
to la privatizzazione dei mercati finanziari.
L’ultima tappa del cammino legislativo in materia di mercato mobi-
liare è costituita dall’emanazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria), il quale è intervenuto sulla configurazione tipologica
dei mercati e sulle modalità di gestione di questi.
Tale Testo unico è stato da ultimo modificato dai decreti legislativi
del 27-1-2010, nn. 21, 27 e 39, rispettivamente relativi alle regole
procedurali e ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione
e incrementi di partecipazione nel settore finanziario, all’esercizio di
alcuni diritti degli azionisti di società quotate e alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati.
L’art. 1 del Testo Unico citato ha precisato la nozione di strumenti
finanziari, categoria nella quale rientrano, in particolare, le azioni
e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul
Nozione
Parte III | I contratti di impresa
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mercato dei capitali, gli strumenti finanziari negoziabili sul mercato
dei capitali previsti dal codice civile, le obbligazioni societarie, i titoli
di Stato, le quote di fondi comuni di investimento.
Oggetto di negoziazione, inoltre, possono essere non direttamente
i titoli, ma determinati contratti che hanno ad oggetto lo scambio
di titoli e le oscillazioni del loro valore in un determinato periodo di
tempo; si parla, a questo proposito, di strumenti finanziari deri-
vati, in quanto il valore di tali contratti “deriva” (cioè dipende) dalle
quotazioni dei titoli presi a riferimento. In sostanza, non si tratta di
strumenti finanziari realmente esistenti sul mercato, ma di attività
finanziarie virtuali. Invece di scambiare direttamente i titoli, si scam-
biano delle “promesse” di futuri acquisti o vendite di titoli.
Talvolta queste promesse si concretizzano in veri e propri “obblighi”
di compravendite a termine (futures). Altre volte si tratta di “facoltà”,
ossia si scambiano dei diritti a poter comprare o vendere un’attività
sottostante (options). Queste ultime si distinguono in opzioni d’ac-
quisto (call) e di vendita (put).
Agli strumenti finanziari derivati fanno riferimento le lettere da f a j
dell’art. 1 del Testo Unico.
Ai sensi del 2° comma dell’ar t. 1 del d.lgs. n. 58/1998, per “strumenti finanziari” si
intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d) contratti d i opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap»,
accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mo-
biliari, valute, tassi di interesse o rendi menti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari
o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o
attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», ac-
cordi per scambi fu turi di tassi di interesse e altr i contratti derivati connessi a merci il cui
regolamento avviene attraverso il pagam ento di differenziali in contanti o può avvenire in
tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà conse-
gue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standa rdizzati («future»), «swap» e altri
contratti derivati connessi a me rci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna
del sott ostante e c he sono negoziat i su un mercato regola mentato e/o in un sist ema
multilaterale di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», con-
tratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può
avvenire attraverso la consegna fisica del sottostan te, diversi da quelli indicati alla lettera
f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari
derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di
compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
Strumenti
finanziari
derivati
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