I contratti per l'esecuzione di opere o di servizi

AutoreA. Moretti
Pagine317-332
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I CONTRATTI PER L’ESECUZIONE
DI OPERE O DI SERVIZI
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I contratti per l’esecuzione di opere o di servizi
Alcuni contratti di impresa hanno ad oggetto l’esecuzione di opere o
la prestazione di servizi. Tali contratti non sono f‌inalizzati allo scam-
bio di beni e, pertanto, non trovano attuazione mediante una pre-
stazione di dare, bensì mediante una prestazione di fare.
I principali contratti che rientrano in questa categoria sono lappalto,
la subfornitura, il trasporto e il deposito.
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L’appalto
L’appalto è il contratto con il quale una parte (cd. appaltatore) as-
sume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corri-
spettivo in danaro (art. 1655 c.c.).
In base a tale disposizione, af‌f‌inché si abbia un contratto di appalto,
è necessario che l’appaltatore svolga la relativa attività:
- con organizzazione dei mezzi, sia personali sia materiali, neces-
sari per raggiungere il risultato promesso;
- a proprio rischio, nel senso che egli assume su di sé il rischio di
non riuscire a coprire i costi di esecuzione dell’opera o di prestazio-
ne del servizio con il corrispettivo pattuito, il rischio del perimento
dell’opera prima della consegna, nonché il rischio del verif‌icarsi di
eventi che ne impediscano la realizzazione.
Da quanto detto, risulta evidente che l’appaltatore è un imprendito-
re commerciale (di regola non piccolo).
Il fatto che l’appaltatore sia un imprenditore commerciale permette di distinguere il contratto
di appalto dal contratto d’opera, previsto dall’art. 2222 c.c. Anche in base a tale contratto,
infatti, un soggetto si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un’opera o un
servizio; ma la prestazione, in questo caso, è eseguita con lavoro prevalentemente proprio.
È un contratto d’opera, ad esempio, i l contratto stipulato dall’artigiano che si obbliga a
costruire un mobile o dalla sar ta che si obbliga a cucire un vestito.
Nozione
Parte III | I contratti di impresa
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L’autonomia dell’appaltatore differenzia, invece, il contratto di appalto dal contratto di
lavoro subordinato, laddove il prestatore di lavoro è soggetto al potere gerarchico e
organizzativo del datore di lavoro.
Come si evince, inoltre, dal citato art. 1655 c.c., il contratto di ap-
palto può avere ad oggetto sia il compimento di un’opera, quale la
costruzione di un edif‌icio o la realizzazione di un’opera pubblica (cd.
appalto di opere), sia una prestazione di servizi, quale può essere la
fornitura di servizi informatici o l’attività di manutenzione di impianti
industriali (cd. appalto di servizi).
Dalla stipulazione del contratto di appalto derivano:
- l’obbligo per l’appaltatore di eseguire l’opera o il servizio conformemente
a quanto pattuito, secondo le regole dell’arte e la diligenza professionale;
- l’obbligo per il committente di pagare il corrispettivo pattuito.
La disciplina contenuta nel codice civile si applica integralmente solo ai contratti di appalto
stipulati tra soggetti privati (cd. appalti privati).
Quando, invece, il committente dell’opera o del servizio è lo Stato o un altro ente pub-
blico (cd. appalto pubblico), tali regole sono in gran parte integrate o sostituite da norme
contenute in numerose leggi e regolamenti, a loro volta integrati da capitolati generali
(che hanno valore normativo) e speciali. In particolare, deve essere seguita una detta-
gliata e rigorosa disciplina relativa alla scelta dell’ appaltatore, disciplina diretta a garan tire
la massima convenienza possibile dell’op era e del servizio, nell’interesse della collettività,
e ad evitare collusioni tra pubblica amministrazione e soggetti privati.
a) Obblighi dell’appaltatore
L’obbligazione principale dell’appaltatore consiste nell’esecuzione di
un’opera o di un servizio: si tratta di unobbligazione di risultato,
in quanto l’interesse del committente si realizza solo quando l’opera
è stata realizzata o il servizio prestato, e di un’obbligazione di fare,
cioè di svolgere una determinata attività.
L’obbligazione dell’appaltatore, inoltre, è un’obbligazione indivi-
sibile, considerato che l’interesse del committente si realizza con
l’adempimento dell’intera prestazione e che il pagamento del corri-
spettivo avverrà solo dopo l’ultimazione e la verif‌ica dell’opera e l’ac-
cettazione da parte del committente stesso (art. 1665 c.c.).
Normalmente, se non è diversamente stabilito dalle parti o dagli usi,
l’appaltatore è tenuto anche a fornire la materia prima necessaria a
compiere l’opera (art. 1658 c.c.); si tratta, però, di un obbligo che ha
carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale di eseguire
l’opera o di prestare il servizio.
Oggetto
Obblighi
delle parti

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