Il contratto di assicurazione

AutoreA. Moretti
Pagine381-389
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IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
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L’assicurazione
Ai sensi dell’art. 1882 c.c., l’assicurazione è il contratto con il quale
una parte (l’assicuratore), in cambio del pagamento di un corrispet-
tivo (detto premio), si obbliga a rivalere l’altra parte (l’assicurato)
del danno prodotto dal verif‌icarsi di un determinato evento (detto
sinistro) ovvero a pagare un capitale o una rendita al verif‌icarsi di un
evento attinente alla vita umana.
I beni e, più in generale, il patrimonio di tutti gli individui sono esposti al pericolo che
sopravvengano eventi naturali o umani dannosi: possono andare distrutti, possono essere
sottratti o danneggiati. Allo stesso modo, anche la vita umana è esposta a rischi che ne
rendono incerta la durata.
Il contratto di assicurazione ha la funzione di trasferire un determinato rischio dal singolo
individuo all’impr esa di assicurazione, dietro il versamento di un corrispettivo dal primo
al secondo. Si tratta di un contratto aleatorio, perché è impossibile prevedere se e
quando si verif‌icherà l’evento dan noso preso in considerazione dalle parti: nel momento
in cui un soggetto assicura la propria autovettura per l’ipotesi in cui gli venga rubata, ad
esempio, è incer to se e quando il furto avverrà. È possibile , quindi, che il premio venga
pagato per un lungo periodo di tempo senza che l’assicuratore sia tenut o ad effettuare
alcuna prestazione, perché il sinistro non si è verif‌icato; in questo caso, l’assicurato, aven-
do versato in utilmente i premi, subisce l’alea del contratto. È anche possibile, però, che
il sinistro si verif‌ichi il giorno successivo alla conclusione del contratto; in questo caso,
è l’assicuratore a subire l’alea del contratto, dovendo versare all’assicurato una somma
superiore ai premi riscossi.
Va evidenziato, però, che l’assicuratore è un imprenditore commerciale che opera se-
condo dete rminate regole tecniche che g li consentono di ridurre, se non neutralizz are
del tutto, i rischi assunti in base ai singoli contratti di assicurazione. Egli, infatti, assume
in maniera professionale una grande massa di rischi omogenei e, quindi, può calcolare
la cd. probabilità media del verif‌icarsi di u n certo evento dannoso; in questo modo, p uò
stabilire quale corrispettivo deve richiedere per ciascun singolo contratto al f‌ine di com-
pensare le somme che probabilmente sarà tenuto a versare agli assicurati e di realizzare
un guadagno.
L’attività di assicurazione deve essere esercitata necessariamente
sotto forma di impresa (art. 1883 c.c.). La legge, inoltre, al f‌ine di
tutelare gli interessi degli assicurati, sottopone tale impresa ad un
insieme di limiti, condizioni e controlli. In particolare, le imprese di
assicurazione devono essere istituti pubblici o imprese private aventi
Nozione

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