I contratti per lo scambio o la distribuzione dei prodotti
Autore | A. Moretti |
Pagine | 303-315 |
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I CONTRATTI PER LO SCAMBIO
O LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI
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Attività, atti e contratti d’impresa
L’attività d’impresa si risolve nell’esecuzione di una serie di atti co-
ordinati tra loro in virtù dell’esistenza di uno scopo unitario, consi-
stente nella produzione o nello scambio di beni e servizi. Tali atti
possono essere di varia natura: atti materiali, come gran parte degli
atti di produzione, atti giuridici in senso stretto, negozi. Nell’ambito
di tale ultima categoria, assumono un particolare rilievo i contratti
attraverso i quali l’imprenditore si procura i beni e i servizi di cui
ha bisogno per la sua attività di produzione e cede ai terzi i beni o i
servizi che sono oggetto di tale attività.
Il codice di commercio del 1882 disciplinava gli atti compiuti dai
commercianti nell’esercizio della loro attività e, in particolare, i
contratti. Questi ultimi, quando erano posti in essere tra due o più
commercianti oppure tra un commerciante e un non commerciante,
erano assoggettati alla “legge commerciale” e venivano qualificati
come “contratti commerciali”, in contrapposizione a quelli regolati
dal codice civile, detti “contratti civili”.
Il codice del 1942 ha successivamente unificato la disciplina delle
obbligazioni e dei contratti e determinato, pertanto, il venir meno
di questa distinzione. Ciò nonostante, come osservato dalla dottrina
(Graziani-Minervini), anche dopo l’unificazione dei codici si è riscon-
trata:
- la sopravvivenza, nel codice civile vigente, di alcune norme che in-
troducono una disciplina differenziata quando al rapporto contrattua-
le partecipa un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore;
- la creazione di nuovi contratti tipici modellati proprio sulla base
delle esigenze tipiche dell’impresa commerciale e del tutto estranei
alle esigenze dei rapporti tra non imprenditori;
- l’introduzione di discipline volte a tutelare i soggetti non imprendi-
tori nei loro rapporti contrattuali con gli imprenditori.
Per questi motivi, gli studiosi hanno continuato a parlare di contratti
di impresa (o di contratti commerciali) quando una delle parti riveste
Codice di
commercio
del 1882
Codice civil e
del 1942
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