DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1996, n. 415 - Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Coming into Force01 Settembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/08/09/096G0428/CONSOLIDATED/19980326
Published date09 Agosto 1996
Enactment Date23 Luglio 1996
Official Gazette PublicationGU n.186 del 09-08-1996 - Suppl. Ordinario n. 133
TITOLO I DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
CAPO I Definizioni e disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto gli articoli 1 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Per "strumenti finanziari" si intendono:

    1. azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

    2. obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

    3. quote di organismi di investimento collettivo;

    4. titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

    5. qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere, e i relativi indici;

    6. contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

    7. contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche' su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

    8. contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci, e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

    9. contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonche' contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

    10. combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

  2. I mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari.

  3. Per "servizi d'investimento" si intendono le seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

    1. negoziazione per conto proprio;

    2. negoziazione per conto terzi;

    3. collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

    4. gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

    5. ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione.

  4. Per "servizi accessori" si intendono i seguenti:

    1. custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

    2. locazione di cassette di sicurezza;

    3. concessione di finanziamenti agli investitori per operazioni rela- tive a strumenti finanziari, nelle quali interviene il finanziatore;

    4. consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

    5. servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

    6. consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;

    7. intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

  5. Si intendono per:

    1. "Testo Unico bancario" (T.U. bancario), il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

    2. "legge fallimentare", il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

    3. "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM), l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

    4. "Stato comunitario", lo Stato appartenente all'Unione Europea;

    5. "impresa di investimento comunitaria", l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'Unione Europea, diverso dall'Italia;

    6. "impresa di investimento extracomunitaria", l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea;

    7. "imprese di investimento", le SIM e le imprese d'investimento comunitarie ed extracomunitarie;

    8. "servizi ammessi al mutuo riconoscimento", i servizi di cui alle sezioni A e C della Tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;

    9. "strumenti finanziari derivati", gli strumenti finanziari previsti dal comma 1, lettere f), g), h), i) e j). AVVERTENZE Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi degli articoli 10, comma 3, e 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore normativo e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto gli articoli 1 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art 2.

Soggetti abilitati

  1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e' riservato alle imprese di investimento e alle banche, ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

  2. Le norme di attuazione ed integrazione della riserva di attivita' prevista dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, sono adottate con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).

  3. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori. Con il medesimo regolamento vengono indicati quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i...

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