Considerazioni conclusive

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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sommario: 1. Diritto penale “minimo” o “minimalista”? – 2. Brevi cenni conclusivi.

1. Diritto penale “minimo” o “minimalista”? – Giunti al termine di questo studio, si deve verif‌icare che quanto f‌in qui ipotizzato non contrasti con le prospettive di riduzione dellʼarea dʼintervento penale che giustamente, assieme, più in generale, ai principi del c.d. diritto penale “minimo”, sono state fatte proprie da gran parte della dottrina 1 .

Dʼaltra parte, trattasi di prospettive e principi che, in questa sede, si condividono ampiamente, e che, del resto – è importante sottolinearlo -, non si accolgono solo ed esclusivamente per (i pur importantissimi) motivi di garanzia, ma anche per le (in realtà nientʼaffatto opposte) ragioni di prevenzione. E questo perché, per limitarsi alla questione che qui più direttamente interessa, il diminuire, da un punto di vista strettamente quantitativo, il novero dei fatti costitutivi di reato, costituisce, non solo, il modo più diretto per frenare lʼattuale fenomeno di espansione incontrollata – e quindi, inevitabilmente, almeno in parte irrazionale – dellʼintervento punitivo, ma anche lʼunica maniera perché si giunga, nei casi di

1Recentemente, autorevole dottrina si è domandata se il vero problema del diritto penale “minimo” non consista nella riduzione della criminalità, la quale, invece, è costantemente in aumento, anche per una generale crisi della legalità, conseguente al processo di “devalorizzazione” dei sistemi normativi giuridici ed extragiuridici. Nello stesso studio, poi, è stata elencata, con rara lucidità e precisione, una serie di (ulteriori) sintomi della decadenza della civiltà occidentale moderna, contro la quale lʼAutore propone lʼutilizzo (pure) del diritto penale, per il rilancio di una cultura della vita. Cfr. MANTOVANI, Il vero “diritto penale mini-mo”: la riduzione della criminalità, in Riv.it.dir.proc.pen., 2005, 878 e 881.

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condanna, che quindi dovrebbero diventare numericamente minori, ad una effettiva corrispondenza tra pena minacciata, applicata e scontata.

Dʼaltronde – lo si ribadisce ancora una volta –, la diminuzione del diritto penale dovrebbe essere solo di tipo quantitativo, e non

qualitativo . Nel senso che tutti i (relativamente) pochi reati che, nellʼottica accolta, bisognerebbe prevedere, dovrebbero essere caratterizzati, a livello di comminatoria edittale, da una tale signif‌icatività – nel tipo, ancor più che nel quantum , della pena: non sospendibile o convertibile, se non in altra pena comunque signif‌icativa – da dover rappresentare un punto di riferimento, e di confronto, anche in una prospettiva di orientamento culturale, per la generalità dei consociati.

Allora, però, quello che a questo punto si deve ulteriormente specif‌icare è

quale sia la direzione in cui deve muoversi questʼopera di sfoltimento di quella che, oramai, quantomeno in Italia, è divenuta una vera e propria “ jungla ” di incriminazioni, così intricata che, come è noto, diviene complicato anche solo determinare quale sia esattamente il numero dei reati attualmente previsti nel nostro ordinamento.

Ebbene, la direzione da seguire non può certo essere quella di un ritorno ad un legislatore penale “classico”, di stampo ottocentesco, concentrato sulla difesa strenua, e magari proprio per questo eccessiva, di pochi beni giuridici individuali (o comunque meta-individuali c.d. istituzionali) e ben consolidati. Infatti, lʼobiettivo che ci si è posti, coerentemente con i principi del diritto penale “minimo”, è quello di ridurre il numero dei reati, e non quello di diminuire necessariamente il novero dei beni giuridici tutelati penalisticamente, in una prospettiva, piuttosto, da diritto penale “minimalista”. E con tale locuzione si vuole intendere che si tratterebbe di un diritto penale

elementare e privo di complessità , anche con riferimento allʼaccezione del termine “minimalista” usata nelle espressioni minimal art e minimal music , nate negli anni sessanta dello scorso secolo negli Stati Uniti.

Questʼultima, infatti, è una prospettiva che qui si ritiene decisamente non condivisibile, e che davvero potrebbe essere esposta al rischio di essere severamente criticata, perché idonea a destare il sospetto di essere il frutto di una visione

classista del diritto penale 2 che, al contrario, certamente non appartiene ad alcuna parte della dottrina.

2In effetti, proprio questa mancata distinzione tra diritto penale “minimo” e “minima-lista” è stata la fonte principale delle critiche riservate al primo – inteso come posto a tutela dei soli diritti soggettivi individuali – da parte della dottrina italiana, come emerge chiaramente, ad es., da quanto duramente osservato da PIERGALLINI, Il decreto legislativo di depenalizzazione dei reati minori n.507 del 1999: lineamenti, problemi e prospettive, in Riv.it.dir. proc.pen., 1999, 1403ss.

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Inoltre, sarebbe di fondamentale importanza, per il perseguimento delle accolte f‌inalità di garanzia e certezza del diritto penale, che tutti i reati che si volessero in futuro prevedere (divisi in delitti e crimini, questʼultimi solo dolosi, e caratterizzati dalla violenza o minaccia alla persona) fossero inseriti allʼinterno del codice penale.

Del resto, rispetto al raggiungimento di questo ambizioso traguardo rappresentato dalla codif‌icazione dellʼintero diritto penale, non osterebbero nep-pure ragioni di natura strettamente tecnica. Anche perché sarebbe ben possi-bile, ove necessario (ad es. in materia tributaria), prevedere delle eccezioni alla parte generale, valide, magari, per un singolo titolo del codice.

A tal f‌ine, piuttosto, sarebbe ovviamente indispensabile una mirata riforma costituzionale, che imponesse al legislatore penale, appunto di far rientrare

necessariamente le successive nuove incriminazioni allʼinterno del co-dice penale.

Ma il traguardo in questione è astrattamente perseguibile – a meno di non voler immaginare un “megacodice” di dubbia utilità – solo se, come qui si è

nuovamente proposto, si acceda a quellʼidea di drastica riduzione del numero dei reati che, ovviamente, è strettamente connessa con la proposta di generale eliminazione della categoria del reato contravvenzionale, con depenalizzazione conseguente di gran parte della normativa penale contenuta nelle leggi speciali, ed espunzione della pena pecuniaria dal diritto penale delle persone f‌isiche – ma non da quello degli enti , né, tanto meno, dal diritto punitivo in generale -, così come proposto dalla nota “ricetta” formulata dal Ferrajoli, ed illustrata nella (già citata) opera “ Diritto e ragione ”, nonché, soprattutto, così come doveroso per il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale, inteso nel senso positivo , secondo il quale non...

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