Prospettive attuali sulla protezione dell'ambiente tramite il diritto penale
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PROSPETTIVE ATTUALI SULLA PROTEZIONE DELLʼAMBIENTE TRAMITE IL DIRITTO PENALE
SOMMARIO: 1. Diritto penale “attivo” o “reattivo”? – 2. La decisione quadro UE n.80/2003 GAI
– 2.1 I reati previsti – 2.2 La responsabilità delle persone giuridiche – 2.3 Il sistema delle sanzioni – 3. Da Seveso a Porto Marghera – 3.1 Il “nuovo” danno personale da reato – 3.2 Il caso di Porto Marghera –3.3 Inquinamento e reati contro lʼincolumità pubblica – 3.4 Il nesso di causalità – 4. La sentenza della Corte dʼAppello (confermata in Cassazione) ed il ruolo del “principio di precauzione” – 5. La sentenza delle S.U. penali n.30328/2002 – 5.1 Lʼinsussistenza di percorsi causali alternativi; – 6. Il caso Fibronit; 7. Le problematiche in gioco.
1. Diritto penale “attivo” o “reattivo”? – Sembra proprio che, in modo sempre più pressante, oggi si stia ponendo (anche, ma non solo) nel campo penale ambientale, lʼinterrogativo attinente alla scelta tra due modelli penalistici differenti e, in parte, inconciliabili: quello caratteristico di un diritto penale “attivo”, o “interventista”, oppure lʼaltro tipico di un diritto penale “reattivo”, o “guardiano” 1 . Ma le espressioni qui utilizzate, insolite per il penalista, non devono dare luogo a malintesi. Sotto un certo punto di vista, infatti, risulta evidente che il diritto penale deve essere sempre, solo e comunque reattivo. In quanto necessita, per la sua applicabilità, che sia stato compiuto un fatto, al quale lʼordinamento, appunto, reagisce, tramite il sistema penale.
Si tratta di intendersi, però, su
quali siano quei fatti, al compimento dei quali lʼordinamento giuridico debba reagire con lo strumento penalistico. Ebbene, si potrebbe essere tentati di rispondere semplicemente, se non sem-
1Chiaramente, la scelta proposta non è che un riflesso di unʼaltra più ampia, attinente alla stessa concezione dello Stato. Cfr. FIANDACA, Diritto penale e processo, in Il diritto penale tra legge e giudice, Padova, 2002, 68ss.
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plicisticamente, che tali fatti siano quelli lesivi di beni giuridici, dove, per bene giuridico, si intende ogni situazione di fatto permeata di valore, modificabile e tutelabile contro tali modifiche 2 .
Chiaramente, però, il punto risiede proprio nella scelta di
quali siano quei beni giuridici la cui offesa (danneggiamento o messa in pericolo) debba costituire reato 3 . Solo i beni afferenti a singoli soggetti – anche se, eventualmente, di natura istituzionale -, oppure anche quelli meta-individuali c.d. sociali ? Ed ancora: solo i beni costituiti da situazioni di fatto permeate da un valore apprezzabile, ed apprezzato, dalla generalità dei consociati, da lungo tempo; o anche quelli rappresentati da situazioni di fatto permeate da un valore che, invece, è stato preso in considerazione solo più recentemente, e che, pure per questo, non è ancora del tutto consolidato nella mentalità generale?
É chiaro, infatti, che i beni meta-individuali c.d. sociali sono sempre esistiti, “
ma è altrettanto chiaro che proprio lʼevoluzione tecnologica delle moderne società ne ha prodotto lʼincremento, agevolandone altresì le possibilità di offesa ” 4 .
Dunque, la prima opzione summenzionata sarebbe quella propria di un diritto penale “guardiano”, mentre la seconda, che qui si ritiene preferibile, sarebbe connaturata a quello “interventista”. La circostanza, poi, che i possibili soggetti attivi dei reati posti a tutela dei beni giuridici meta-individuali c.d. sociali siano prevalentemente dei
powerfull, e non dei powerless (come in genere accade, invece, per i reati propri del diritto penale “classico”), risulta – almeno per la prospettiva dalla quale qui ci si pone – del tutto irrilevante.
Il diritto penale, infatti, non dovrebbe mai costituire uno strumento di “lotta di classe”, e le scelte di un ordinamento, su
quando, come e quanto punire, dovrebbero essere orientate esclusivamente con riferimento ai beni giuridici da tutelare, rimanendo del tutto indifferenti, invece, rispetto alla
2Cfr. MARINUCCI – DOLCINI, Corso di diritto penale. 1 Le fonti. Il reato: nozione, strut-tura e sistematica, Milano, 1999, 294.
3“Si tratta, comʼè facile intuire, del problema della concretizzazione delle direttive generali in decisioni politico-criminali più dettagliate. In realtà, il processo di concretizzazione di tali direttive (comunque attinte ed elaborate sul piano teorico) non obbedisce alla logica ferrea delle deduzioni automatiche, ma lascia ampi spazi alla discrezionalità valutativa: ciò implica che le scelte decisive rispetto a contenuto e limiti della tutela penale rimangono, in definitiva, affidate alla discrezionalità politica”, così, testualmente, FIANDACA – MUSCO,
Perdita di legittimazione del diritto penale?, in Riv.it.dir.proc.pen., 1994, 54.
4Così PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, 2^ ed., Torino, 2006, 59.
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13fascia sociale di appartenenza, dei possibili soggetti attivi 5 dei reati da prevedere, anche per evitare di incorrere in quel particolare errore metodologico costituito dal voler definire i reati, attraverso la descrizione dei loro autori 6 .
Inoltre, non bisogna commettere lo sbaglio di ritenere che la concezione “reattiva” sia indissolubilmente legata al c.d. diritto penale minimo7
, ed invece quella “attiva” sia prerogativa di coloro i quali hanno, al contrario, una visione “panpenalistica”. Perché, se in una dimensione “interventista”, e in definitiva più avanzata 8 , ben si può scegliere di apprestare una tutela penale anche a beni meta-individuali sociali non consolidati – che magari in precedenza di tale tutela non beneficiavano in modo effettivo, o non ne beneficiavano proprio -, ciò non toglie che si possa altresì decidere, proprio distaccandosi da uno schema “reattivo”, di non incriminare altri fatti considerati in precedenza reato, nonostante gli stessi risultino lesivi di beni giuridici individuali e consolidati.
Ad esempio, come avviene nellʼordinamento spagnolo, si potrebbe rinunciare alla tutela penale di alcuni fatti offensivi del patrimonio individuale (danneggiamenti o anche furti), quando gli stessi abbiano procurato un danno minore di una certa rilevante somma; oppure si potrebbe limitare la sfera della tutela penale dellʼonore, ai casi in cui lo stesso sia colpito con modalità lesive
5In dottrina, tuttavia, è stato sostenuto che lʼincontestabile fenomeno, verificatosi negli ultimi anni, di espansione del diritto penale, sia stato frutto – tra lʼaltro – di un certo atteggiamento della sinistra politica europea che, da un lato, si sarebbe mostrata particolarmente indulgente nei confronti dei “crimes of the powerless”, ma, dallʼaltro, sarebbe stata disposta al sacrificio di molte garanzie, nellʼopposto caso dei “crimes of the powerfull”. Cfr. SILVA
SANCHEZ, La expansion del Derecho penal, Madrid, 1999, trad. it. a cura di MILITELLO, Lʼespansione del diritto penale, Milano, 2004, 38ss.
6Questa osservazione, con riferimento allʼespressione “white-collar-crime”, è proposta da VOLK, Sistema penale e criminalità economica, Napoli, 1998, 32.
7Cfr. BARATTA, Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale, in Il diritto penale minimo, a cura di BARATTA (numero monografico di Dei delitti e delle pene, n.3/85), 1986, 443ss.; MARINUCCI – DOLCINI, Diritto penale minimo e nuove forme di criminalità, in Riv.it.dir.proc.pen., 1999, 802ss.; FERRAJOLI, Il diritto penale minimo, in Il diritto penale minimo…, cit., 493ss.; ID., Diritto e ragione, 2^ ed., Bari, 1990; ID., Sul diritto penale minimo (risposta a Giorgio Marinucci e a Emilio Dolcini), in Foro it., 2000, V, 126ss.; PAVARINI, Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo, in Dei delitti e delle pene, 1985, 525ss.; ID., Per un diritto penale minimo: in the books o in the facts?, in Dei delitti e delle pene, 1998, 125ss.; ID., Sicurezza dalla criminalità e governo democratico della città, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di DOLCINI e PALIERO, vol.I, Milano, 2006, 1019ss.
8Cfr. COCCO, Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico, in Studi…, cit., vol.I, 194ss.
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tali da provocare unʼoffesa di particolare intensità. Anzi, si potrebbe anche affidare completamente la tutela dellʼonore a strumenti diversi da quello penalistico, come, del resto, generalmente avviene nei Paesi di common law 9 . Ma soprattutto, in una prospettiva garantista , bisogna considerare che, probabilmente, è solo sganciandosi da una prospettiva “reattiva”, e quindi eliminando lʼidea che il diritto penale debba intervenire solo quando vi è una singola vittima “in carne e ossa” (la quale, magari, chiede “giustizia”), che si riuscirà finalmente ad emanciparsi – in modo effettivo, e non solo sulla carta – dalla voglia, quasi irrefrenabile, che il diritto penale intervenga sempre quando tale vittima sussista. Non sempre, infatti, se cʼè una vittima, devʼesserci stato un reato. E questo principio può risultare tanto chiaro da comprendersi in teoria, quanto, purtroppo, difficile da applicarsi in pratica.
In una particolare prospettiva, poi, la differenza di cui trattasi potrebbe essere ricollegata anche alla contrapposizione, tutta contemporanea, tra due modelli di democrazia: quella...
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