La delega di funzioni penalisticamente rilevante fra teoria e prassi

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LA DELEGA DI FUNZIONI PENALISTICAMENTE RILEVANTE FRA TEORIA E PRASSI

Sommario: 1. Scilla e Cariddi –2. Le proposte della commissione Nordio – 3. Limiti logici e processuali alla delega di funzioni – 4. Reati propri, comuni e a soggettività ristretta – 5. Un tentativo di “quadratura del cerchio”.

1. Scilla e Cariddi – La problematica della delega di funzioni rilevanti per il diritto penale è sicuramente una delle più controverse dellʼintero diritto penale dellʼeconomia. In questa sede, però, il suo studio sarà chiaramente limitato per materia al solo campo penale ambientale. Ed infatti, nonostante la questione della delega di funzioni si sia presentata inizialmente allʼattenzione dei giuristi in materia di diritto penale del lavoro, attualmente pure i reati ambientali sono fertile terreno per il dibattito scientif‌ico sul tema, come dimostrato anche da alcuni recenti contributi specif‌ici 1 .

Più in generale, la letteratura in argomento è veramente vasta2

, ma le diverse posizioni assunte in dottrina possono essere ricondotte – non senza

1Cfr. DʼORIA, Responsabilità penale individuale nelle organizzazioni a struttura complessa e reati ambientali, in Riv.giur.amb., 2005, 443ss. Non mancano, tuttavia, studi relativi ad altri settori, come, ad es., quello di VILLANI, Le funzioni organizzative e di vigilanza nellʼimpresa scolastica privata, in Riv.trim.dir.pen.econ., 2005, 1085ss.

2Cfr. ALDROVANDI, Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di delega di compiti penalmente rilevanti, in Riv.trim.dir.pen.econ., 1995, 699ss.; ALESSANDRI, Impresa

(responsabilità penali), in Dig.disc.pen., VI, 1992; FIORELLA, Trasferimento di funzioni nel diritto penale dʼimpresa, Firenze, 1985; GRASSO, Organizzazione aziendale e responsabilità per omesso impedimento dellʼevento, in Arch.pen., 1975, 751ss.; M. MANTOVANI, Il principio

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qualche semplif‌icazione – a due fondamentali, e ben note, correnti di pensiero che, specie mancando ancora nel nostro ordinamento unʼespressa disciplina legislativa del fenomeno, non possono non costituire il punto di partenza di questo studio.

Secondo la prima, la delega (

rectius: il trasferimento) di funzioni opererebbe sul piano oggettivo della tipicità, per cui, una volta trasferita appunto la funzione, la norma incriminatrice muterebbe destinatario, dal dante inca-rico – che esce dal novero dei soggetti responsabili – al soggetto al quale le funzioni sono state trasferite (che vi entra). In base alla seconda, invece, la delega opererebbe sul piano soggettivo, escludendo la colpevolezza del soggetto delegante e, in tal senso, non sarebbe affatto idonea a mutare il destinatario della norma penale, ma costituirebbe, piuttosto, una modalità (indiretta) di adempimento dei propri obblighi, da parte del destinatario della norma stessa.

Dunque, in capo al dante incarico permarrebbe un obbligo di garanzia (e non di mera sorveglianza) nei confronti dei beni che lʼesercizio della funzione trasferita potrebbe ledere, con la conseguenza che, nellʼeventualità in cui tali beni siano effettivamente lesi, lo stesso dante incarico potrebbe rispondere, ai sensi dellʼart.40 co.2 c.p., per lʼomesso impedimento dellʼevento costitutivo di reato verif‌icatosi (il che – per inciso – implica una sorta di “effetto boomerang” della responsabilità penale del delegante). Ma questʼultima concezione avrebbe il difetto – almeno secondo i sostenitori della prima – di non cogliere la differenza esistente tra lʼincarico di funzioni e il mero incarico di esecuzione che “

si ha invece quando il dante incarico non trasmette affatto la sua posizione rilevante per il diritto penale; si serve semplicemente di altri per adempiere la funzione avente penalistico rilievo 3 .

Mentre la prima interpretazione esposta risulterebbe contestabile – chiaramente secondo i fautori della seconda – nella parte in cui consente che le

di aff‌idamento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997; PADOVANI, Diritto penale del

lavoro. Prof‌ili generali, Milano, 1983; PALOMBI, La delega di funzioni, in Trattato di diritto penale dellʼimpresa, a cura di A. DI AMATO, Padova, 1990; PRATI, La delega di funzioni in campo ambientale, in Riv.giur.amb., 2002, 583ss.; PULITANÒ, op.cit., 102ss.; ROCCA, Delega

di funzioni e responsabilità penale in materia di ambiente, in Riv.amb., 2001, 1, 58ss.; TRUCCO, Responsabilità penali del diritto penale dellʼimpresa, in Riv.trim.dir.pen.econ., 1985, 26ss.; VERGINE, Ancora in tema di delega di funzioni in ipotesi di reato ambientale, ibidem, 1991, 617ss.; ZALIN, Eff‌icacia della delega di funzioni nel diritto penale dellʼambiente, ibidem, 2002, 694ss.

3Così, testualmente, FIORELLA, op cit., 348.

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norme penali incriminatrici siano derogate da un atto di autonomia privata – quale deve ritenersi la delega – che invece non potrebbe mai inf‌luire sullʼoperatività di una norma di diritto pubblico.

Ebbene, se ancor oggi non si riesce a trovare un

trait dʼunion tra le due citate correnti di pensiero, ciò – secondo chi scrive – è dovuto alla circostanza che entrambe, per quanto apparentemente opposte, perseguono la medesima f‌inalità: e cioè il rispetto, anche nel caso di delega di funzioni, delle garanzie costituzionali in materia penale. É diverso, però, in un caso e nellʼaltro, il principio che si vuole assicurare da possibili violazioni che si ritengono – e non a torto – inaccettabili. Da un lato, infatti, gli appartenenti al primo orientamento dottrinario si preoccupano fondamentalmente di evitare le violazioni del principio di personalità (art.27 co.1 Cost.) che conseguirebbero al ritenere penalmente responsabile il dante funzioni, per fatti ormai propri dellʼavente funzioni; dallʼaltro, invece, i sostenitori del secondo hanno evidentemente come preoccupazione principale quella di evitare le violazioni del principio di tassatività (art.25 co.2 Cost.) connesse al considerare intraneo rispetto ad un reato proprio un soggetto – ovvero lʼavente funzioni – che è chiaramente sprovvisto della qualif‌ica soggettiva richiesta. Purtroppo, però, in tema di delega di funzioni sembra proprio accadere che, più lʼinterprete si allontana dalla violazione del primo principio, più si avvicina, fatalmente, alla violazione del secondo. E viceversa 4 .

Del resto, un riferimento legislativo puntuale, per la soluzione di tale

impasse , non viene fornito neanche dalla prospettiva comparatistica, perché la disciplina della delega di funzioni è solitamente lasciata, anche negli altri ordinamenti europei, allʼelaborazione giurisprudenziale e dottrinale. Né può convincere sino in fondo la soluzione adottata nel codice penale tedesco, per cui – ex § 14 co.2 – “ Se taluno, dal proprietario di unʼazienda o da altro soggetto a tal f‌ine legittimato 1. è incaricato di dirigere in tutto o in parte lʼazienda o 2. è espressamente incaricato di adempiere sotto la propria responsabilità obblighi facenti capo al proprietario dellʼazienda, ed agisce in base a tale incarico, la legge secondo la quale particolari caratteri personali fondano la punibilità deve essere applicata anche allʼincaricato sebbene tali caratteri non sussistano in lui, ma nel proprietario dellʼazienda 5 .

4Cfr. MONGILLO, Delega di funzioni e diritto penale dellʼimpresa nellʼottica dei principi e del sapere empirico-criminologico, in Riv.trim.dir.pen.econ., 2005, 368.

5Cfr. Il Codice penale tedesco, a cura di VINCIGUERRA, intr. di JESCHEK, trad. it. di BONADIO – CORNACCHIA – DE SIMONE – FOFFANI – FORNASARI – MANGELS – SFORZI – SUMMERER, 2^ ed. agg., Padova, 2003.

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Infatti, tale soluzione prevede sì la responsabilità penale del soggetto delegato, ma esclusivamente in senso cumulativo (“ anche ”), e non alter-nativo, a quella del delegante 6 : la norma in esame, quindi – almeno con riferimento alle funzioni inerenti allʼattività dʼimpresa – integrerebbe lʼambito dellʼincriminazione, estendendola anche al delegato, senza che possa essere contestata una violazione del divieto di analogia in malam partem .

Sotto un certo punto di vista, poi – ragionando

a contrario -, la citata disposizione potrebbe addirittura essere interpretata nel senso di escludere la possibilità di una delega di funzioni, con valenza liberatoria da ogni responsabilità penale, da parte del delegante. Circostanza questʼultima che veramente non può ritenersi accettabile, specie in considerazione dellʼattuale dimensione dei fenomeni imprenditoriali, e che non può non far augurare che il legislatore italiano, se – come pare – in un pros-simo futuro si confronterà espressamente con il tema della delega, ricercherà una soluzione più attuale di quella prevista in Germania nellʼormai lontano 1975. Soluzione che, se è idonea a mettere al riparo da possibili violazioni del principio di tipicità – tantʼè vero che il citato § 14 è rubricato “ agire per conto altrui ”, in modo da far pensare ad una tipicità, in capo al soggetto attivo delegato, derivata dalle qualità del soggetto attivo del reato proprio 7 -, non lo è altrettanto, invece, rispetto alle violazioni del principio di personalità.

Mentre è proprio questʼultimo principio che, specie nelle interpretazioni offerte dalla giurisprudenza, troppo spesso pare essere “immolato” sullʼaltare di quello di tipicità, nonostante non sia mancato, in dottrina, chi...

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