Il sistema delle sanzioni per le persone fi siche e le imprese

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IL SISTEMA DELLE SANZIONI
PER LE PERSONE FISICHE E LE IMPRESE

Sommario: 1. Sanzioni ed effettività – 1.1 Quale prescrizione? – 1.2 I profili processuali –
1.3 La sospensione condizionale – 1.4 Lʼaffidamento in prova – 2. Le proposte della commissione Nordio – 3. Categorie di illecito e sanzioni relative – 3.1 Le ragioni a sfavore della pena pecuniaria per le persone fisiche – 3.2 In particolare sulla differenza tra delitti e crimini – 3.3 Ancora sulle esigenze di depenalizzazione – 4. La sanzione per i delitti delle persone fisiche – 4.1 Il lavoro gratuito – 5. Le sanzioni per i delitti delle imprese – 5.1 Il commissariamento giudiziale.

1. Sanzioni ed effettività – Negli ultimi anni, la dottrina penalistica ha posto sempre maggiore attenzione alle problematiche legate al sistema delle sanzioni 1 e, conseguentemente, allʼeffettività dellʼintero sistema penale. A

1Cfr.: AA.VV., Lʼeffettività della sanzione penale, Milano, 1998; AA.VV., Meritevolezza di pena e logiche def‌lattive, a cura di DE FRANCESCO e VENAFRO, Torino, 2002; ALESSANDRI, Reati dʼimpresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984; DOLCINI, Sui rapporti tra tecnica sanzionatoria penale e amministrativa, in Riv.it.dir.proc.pen., 1987, 777ss.; EUSEBI, Brevi

note sul rapporto fra anticipazione della tutela in materia economica, extrema ratio ed opzioni sanzionatorie, in Riv.trim.dir.pen.econ., 1995, 741ss.; GIUNTA, La scommessa di unʼeff‌icacia repressiva attraverso “costose” sanzioni amministrative, in D&G, 2000, f.4, 49ss.; GRASSO, Un codice di tipo europeo con sanzioni miti ma effettive, ibidem, 2000, f.35, 9ss.; MANNA, Risarcimento del danno, offensività ed irrilevanza penale del fatto: rapporti ed intersezioni, in Crit.dir., 2001, 380ss.; MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma, in Riv.it.dir.proc.pen., 2000, 160ss.; MONTICELLI, Prospettive d riforma

del sistema penale e nuove tipologie sanzionatorie, in Ind.pen., 2000, 1005ss.; SALCUNI, La

nozione comunitaria di pena: preludio ad una teoria comunitaria del reato?, in Riv.trim.dir. pen.econ., 2002, 199ss.; VINCIGUERRA, Lʼidentità proteiforme della pena detentiva. Appunti per la comparazione fra ordinamenti penali europei, in Giur.it., 2002, 1119ss. Inoltre, proprio alla Teoria della pena, è stata dedicata una “sezione” del volume secondo degli Studi in onore di Giorgio Marinucci, cit., 1073 – 1278.

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conferma di tale tendenza, appare, poi, particolarmente signif‌icativo come, di recente, Giuliano Pisapia, presidente dellʼomonima (ultima) commissione di riforma del codice penale 2 , intervenendo ad un convegno universitario in argomento, abbia affermato che la predetta commissione ha iniziato i propri lavori partendo, non dai principi, come ci si sarebbe aspettato, ma appunto dal sistema sanzionatorio 3 .

Per una serie di circostanze, infatti, nel tempo è andata via via accentuandosi la distanza tra la sanzione astrattamente minacciata dallʼordinamento (specie nel suo massimo edittale), quella concretamente applicata dai giudici e quella effettivamente scontata dagli imputati: tanto che non è mancato chi si è espresso addirittura in termini di “

dissolvimento del sistema sanzionatorio 4 .

Termini che parrebbero in parte confermati anche dallʼintroduzione del c.d. indultino – previsto dalla l. 1 agosto 2003, n.207 -, e poi dellʼindulto vero e proprio, statuita dalla l. n.241/065

. Lʼindultino, in particolare, consiste in una sospensione dellʼesecuzione della parte f‌inale della pena detentiva, nel limite di due anni, a favore dei condannati che, avendo scontato almeno la metà della pena, facciano apposita istanza al magistrato di sorveglianza.

Tale nuovo istituto, infatti – nonostante il diminutivo con cui è stato etichettato -, costituisce in realtà una nuova (e più spinta) frontiera della def‌lazione carceraria, in quanto ha il carattere generalizzato dellʼindulto (si applica, cioè, a prescindere da unʼindagine sulla personalità del reo), ma è

strutturale , e quindi risulta privo della caratteristica dellʼoccasionalità, tipica dei provvedimenti di clemenza 6 .

Comʼè noto, poi, al c.d. indultino è seguito il summenzionato indulto,

ex art.1 l. n.241/06, “ per tutti i reati – tranne rilevanti eccezioni n.d.r - commessi f‌ino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive .”. Lʼobiettivo dichiarato era quello di svuotare le

2La commissione di cui trattasi è stata istituita il 27 luglio 2006.

3Il riferimento è al convegno “Verso una riforma del sistema sanzionatorio”, in ricordo di Laura Fioravanti, svoltosi a Genova, in data 15 novembre 2006, presso il Palazzo dellʼUniversità.

4Cfr. GIUNTA, Lʼeffettività della pena nellʼepoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio, in Lʼeffettività…, cit., 11ss.

5Cfr. PULITANÒ, “Seduzioni” e costi della clemenza, in Dir.pen.proc., 2006, 1061ss.

6Come giustamente osservato da PALAZZO, Introduzione, in AA.VV., “Indultino”: sospensione condizionata dellʼesecuzione nel limite massimo di due anni, in Dir.pen.proc., 2003, 1470s.

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carceri, ma si è facili profeti quando si afferma che le stesse torneranno presto a riempirsi, anche perché – ex art.3 – “ Il benef‌icio dellʼindulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna detentiva non inferiore a due anni. ”.

Lʼattuale situazione, chiaramente, non poteva che rifrangersi negativamente sullʼeffettività delle norme incriminatrici, in quanto – come è stato da più parti sottolineato -, non è tanto la gravità delle pene, quanto la certezza delle stesse, ad esercitare un effetto deterrente, o di prevenzione generale, nei confronti dei consociati7

, perché “ la funzione di orientamento comportamentale dipende per lʼappunto dalla pena effettivamente applicata e scontata, non da quella astrattamente minacciata dal legislatore 8 .

Dʼaltronde – sotto il prof‌ilo della gravità -, non si può certo lamentare che lʼimpianto del codice Rocco fosse ispirato alla mitezza delle pene, tuttʼaltro; né può dirsi che il legislatore penale posteriore abbia aderito, almeno sotto questo prof‌ilo, ad una concezione diversa. Certamente, invece, ciò che nel tempo è cambiato, è la

giustif‌icazione della pena: alla quale si sono attribuite nuove f‌inalità e funzioni, che tuttavia vivono oggi una stagione controversa, anche sullʼonda di alcuni eclatanti fatti di cronaca che, però – appunto data la loro eccezionalità -, non costituiscono uno specchio fedele, di quello che è lʼeffetto normale , dei trattamenti tesi alla rieducazione del condannato 9 .

Ebbene, se il tema della giustif‌icazione della pena esorbita dai conf‌ini di questo studio, a tal riguardo non si può fare a meno di riferire che, nel corso del convegno sulla “

Teoria della pena e scienza penalistica, oggi ”, svoltosi a Macerata nei giorni 17 e 18 febbraio 2005, è emersa, in netta controtendenza , la riscoperta del signif‌icato retributivo della pena. E questo specie, ma non solo, nel corso della relazione tenuta dal Ronco, il quale ha sostenuto che, se la rieducazione costituisce il “contenuto ontologico” della pena, la retribuzione ne rappresenta il fondamento 10 .

7Lʼosservazione si trova già in BECCARIA, Dei delitti e delle pene, ristampa a cura di CALAMANDREI, Firenze, 1965, § XX, 286.

8Cfr. GIUNTA, ult.op.cit., 25.

9Cfr. TIRELLI, La rieducazione del condannato tra cronaca e realtà, in Dir.pen.proc., 2005, 797s.

10Cfr. RONCO, Il signif‌icato retributivo-rieducativo della pena, in Dir.pen.proc., 2005, 137ss. Secondo lʼopposto modello conciliativo, invece “Se si deve rispondere al reato in quanto negatività, tale risposta deve rimandare, piuttosto, a ciò che è lʼopposto del reato, vale a dire agli orientamenti comportamentali espressi in termini di positività dalla legge e,

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Comunque sia, lʼunica macroscopica eccezione alla citata tendenza a mantenere la comminatoria edittale su livelli elevati, è costituita dal nuovo diritto penale societario 11 , che è caratterizzato, invece, da una mitezza probabilmente eccessiva delle pene, la quale, coniugata a diversi altri fattori, ha fatto propendere gran parte della dottrina, sin dai primi commenti, per una qualif‌icazione di simbolicità delle summenzionate norme di diritto penale societario, specie con riferimento agli artt.2621 e 2622 c.c., la cui centralità allʼinterno del microsettore di cui trattasi è indubitabile 12 . E proprio il riferimento al falso in bilancio offre il primo spunto di rif‌lessione, sul passato mancato adeguamento del sistema sostanziale penale, alle avvenute mutazioni, ed evoluzioni, di quello processuale. Infatti, una delle prime critiche rivolte al nuovo delitto di false comunicazioni sociali (e, ovviamente, per la contravvenzione la critica era valida a maggior ragione) era stata quella riguardante la non compatibilità tra i tempi processuali di accertamento di tale delitto, spesso particolarmente lunghi per la complessità delle questioni trat-tate, e quelli di maturazione della prescrizione, che a seguito della riforma in questione erano divenuti decisamente brevi (massimo sette anni e...

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