DECRETO 21 dicembre 2012 - Norme di attuazione del Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamita' naturali, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (13A01484)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e, in particolare, l'art. 28 che ha istituito presso Mediocredito Centrale un Fondo per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonche' per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1966, n. 914, nonche' per le operazioni previste dall'art. 43-bis del menzionato decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, in particolare, l'art. 2, comma 7, il quale prevede che le disponibilita' del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1 del menzionato decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e, in particolare, l'art. 4-quinquies, il quale prevede la concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attivita' delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia, a valere sulla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ammessi alla garanzia del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante...

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