LEGGE 16 settembre 1960, n. 1016 - Finanziamento a medio termine al commercio

Coming into Force15 Ottobre 1960
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date16 Settembre 1960
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/09/30/060U1016/CONSOLIDATED/20101215
Published date30 Settembre 1960
Official Gazette PublicationGU n.240 del 30-09-1960
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli Istituti regionali, costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonche' l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed il Credito industriale sardo (C.I.S.), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Gli Istituti indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonche' gli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 919, possono convenire a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Art 2.

Gli Istituti indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonche' gli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati a operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine Mediocredito centrale) ai sensi 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono convenire, a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione dello speciale privilegio disciplinato dal decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal seguente:

"L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie, per operazioni di credito destinate:

  1. al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;

  2. alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti;

  3. alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;

  4. al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;

  5. al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni".

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

L'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' modificato come segue:

"L'Istituto e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19:

  1. riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituiti ed aziende di credito predetto a favore di medie e piccole imprese;

  2. effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

  3. assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facolta' di successive alienazioni.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dai predetti istituti ed aziende di credito passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento dei credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla, lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

E' fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese".

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potra' fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire indicato all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Peraltro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata superiore a 7 anni e per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, la durata di anni 10.

Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni predette, se richieste e stipulate entro il 31 dicembre 1961, sara' del 5 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa.

Per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, il tasso di cui al precedente comma e' ridotto alla misura del 3 per cento.

Art 5.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potra' fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire indicato all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Peraltro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata superiore a 7 anni e per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, la durata di anni 10.

Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni predette, se richieste e stipulate entro il 31 dicembre 1961, sara' del 5 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa. 2

Per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, il tasso di cui al precedente comma e' ridotto alla misura del 3 per cento.

Art 5.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potra' fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire indicato all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Peraltro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata superiore a 7 anni e per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, la durata di anni 10.

Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni predette, se richieste e stipulate entro il 31 dicembre 1961, sara' del 5 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa. (2) 3

Per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, il tasso di cui al precedente comma e' ridotto alla misura del 3 per cento.

Art 5.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potra' fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire indicato all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Peraltro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata superiore a 7 anni e per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, la durata di anni 10.

Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni predette, se richieste e stipulate entro il 31 dicembre 1961, sara' del 5 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa. (2) (3) 4

Per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, il tasso di cui al precedente comma e' ridotto alla misura del 3 per cento.

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