LEGGE 10 agosto 1950, n. 646 - Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)

Coming into Force16 Settembre 1950
Published date01 Settembre 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/09/01/050U0646/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date10 Agosto 1950
Official Gazette PublicationGU n.200 del 01-09-1950
TITOLO I Costituzione programmi e norme di esecuzione delle opere

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per la esecuzione, durante il decennio 1950-60, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilita' ordinaria non statale, agli acquedotti e fognature, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alle opere di interesse turistico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

Art 1.

((I Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio del Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilita' ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonche' la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.))

Art 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse, nelle localita' economicamente depresse delle regioni e province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilita' ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonche' la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Per la predisposizione dei programmi, il finanziamento e la esecuzione delle opere relative al piano di cui all'art. 1 e' costituita, con sede in Roma, la "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale" (Cassa per il Mezzogiorno), avente propria personalita' giuridica.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, all'Isola d'Elba e ai Comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonche' ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Art 3.

La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonche' ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina.

Art 3.

La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonche' ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina.

Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sara' limitata al solo, territorio facente parte dei comuprensori.

Art 3.

La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonche' ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina.

Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sara' limitata al solo, territorio facente parte dei comuprensori.9 AGGIORNAMENTO (9)

La L. 26 giugno 1965, n. 717 ha disposto (con l'art. 2) che "per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, l'attivita' della Cassa per il Mezzogiorno e' prorogata fino al 31 dicembre 1980".

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio finanziario devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri in conformita' dell'ultimo comma dell'art. 1 per la esecuzione di opere pubbliche che, a norma delle vigenti leggi, sono a totale carico dello Stato o possono fruire di contributi. A tale fine essi sono sottoposti dalla Cassa all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 1, e, successivamente, comunicati al Parlamento.

Con la stessa procedura sono apportate le integrazioni e modificazioni che si rendano necessari ai programmi gia' approvati.

La Cassa e' autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza delle Amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonche' degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.

Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a cento milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvedera', a mezzo di una sua speciale delegazione.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a cento milioni di lire sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere.

Con decreto da emanarsi dal Ministro competente e' dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilita' delle opere approvate.

Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art 4.

((I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformita' dell'ultimo comma dell'art. 1, per la esecuzione delle opere, che a norma delle vigenti leggi, sono a carico totale dello Stato o possono...

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