LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955 - Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali

Coming into Force15 Gennaio 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/12/31/053U0955/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date22 Dicembre 1953
Published date31 Dicembre 1953
Official Gazette PublicationGU n.299 del 31-12-1953
TITOLO I Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente ai rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali.

La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui e' richiesta la garanzia statale non puo' superare i quattro anni dal momento della spedizione dei materiali oggetto dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, il Comitato di cui all'art. 9 disporra' che le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

In casi eccezionali il Ministero del tesoro, su proposta del Comitato di cui all'art. 9, puo' consentire la ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

L'Istituto terra' una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.

Art 1.

L'istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente al rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonche' la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel contratto di fornitura.

La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui e' richiesta la garanzia statale non puo' superare i quattro anni dal momento della spedizione dei materiali oggetto dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, il Comitato di cui all'art. 9 disporra' che le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

Sul proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del tesoro puo' consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

L'Istituto terra' una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.

Art 2.

I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione, ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'art. 9.

Art 3.

Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma dell'art. 1 sono quelle relative ai rischi cui e' esposto il creditore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, Bonimossa e tumulto popolare;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli aventi di cui ai numeri 1, 2, 3 o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa e' destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficolta' di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformita' delle pattuizioni contrattuali. La copertura di tale rischio puo' essere liberamente concessa per esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi, la copertura del rischio di cui a questo numero, puo' essere concessa soltanto alla condizione che i governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegno di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilita' delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilita' delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi, da destinarsi alla esportazione.

Art 3.

((Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma dell'art. 1 sono quelle relative ai rischi del credito cui e' esposto il creditore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3) o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa e' destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficolta' di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformita' delle pattuizioni contrattuali;

6) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture che rendano economicamente insostenibile o particolarmente onerosa l'esecuzione delle forniture.

Il mancato pagamento della fornitura, purche' non dipenda da inadempimento delle pattuizioni contrattuali, e' equiparato al rischio di cui al n. 5) del comma precedente, quando acquirente o garante ne sia uno Stato estero od un Ente pubblico, autorizzato ad importare o a garantire il pagamento.

La copertura del rischio di cui al n. 4) del primo comma puo' essere concessa, anche indipendentemente dalle dilazioni di pagamento previste dal secondo comma dell'art. 1, col decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.

L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa e' limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante)).

Art 4.

La garanzia e' concessa nella stessa valuta nella quale e' espresso il credito.

I premi e i sinistri sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Art 5.

Per ogni singolo rischio deve essere lasciata, in ogni caso, a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore complessivo del credito.

La quota complessiva di garanzia dello Stato non puo' superare il 70 per cento del valore del credito che da' origine al rischio stesso, qualunque sia la quota assicurata presso le imprese di assicurazione autorizzate.

Art 5.

((La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in...

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