LEGGE 11 aprile 1953, n. 298 - Sviluppo dell'attivita' creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare

Coming into Force20 Maggio 1953
End of Effective Date31 Dicembre 1993
Published date05 Maggio 1953
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/05/05/053U0298/CONSOLIDATED/19930930
Enactment Date11 Aprile 1953
Official Gazette PublicationGU n.102 del 05-05-1953
TITOLO I ISTITUTI PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINEALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE.
Capo I DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO dell'ITALIA MERIDIONALE (I.S.V.E.I.M.E.R.)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.), ente di diritto pubblico con personalita' giuridica propria, costituito con regio decreto-legge 31 giugno 1938, n. 883, assume l'ordinamento giuridico di cui agli articoli seguenti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 2.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilita' di lavoro nel territorio di che all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli e durata illimitata.

Art 2.

((L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli, durata illimitata e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza)).

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 3.

Al fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale partecipano, oltre alla Cassa del Mezzogiorno nella misura di che all'art. 20, il Banco di Napoli nella misura del 40 per cento del fondo stesso, e, nella misura del 20 per cento complessivamente, le Casse di risparmio ed altre aziende di credito aventi sede sociale nel territorio di cui al primo comma dell'articolo precedente, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 4.

Alla data alla quale i partecipanti al fondo di dotazione previsto all'art. 3 saranno chiamati ad effettuare i versamenti, sara' provveduto a redigere la situazione dei conti dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale per accertare il credito del Banco di Napoli verso l'Istituto medesimo.

A tale credito sara' aggiunto l'ammontare dei fondi di dotazione e di riserva e di oscillazione titoli risultanti dalla situazione medesima e l'eventuale utile netto. In conto della somma cosi' risultante a favore del Banco di Napoli saranno trasferiti al Banco medesimo le partecipazioni e i titoli di proprieta' per il loro valore di bilancio.

La differenza sara' rimborsata al Banco di Napoli in rate semestrali uguali fruttanti l'interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 2 per cento.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 5.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, incompatibili con la presente legge.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Capo II DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE IN SICILIA (I.R.F.I.S.)
Art 6.

L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza, del decreto dell'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana in data 31 ottobre 1952, numero 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilita' di lavoro nel territorio della Sicilia.

L'Istituto ha sede in Palermo e durata illimitata.

Art 6.

((L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'assessore per l'industria e per il commercio della regione siciliana in data 31 ottobre 1952, n. 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto ha sede in Palermo, durata illimitata e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza)).

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 7.

Al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia partecipa la Cassa per il Mezzogiorno nella misura di che all'art. 20.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Capo III COSTITUZIONE DEL CREDITO INDUSTRIALE SARDO (C.I.S.)
Art 8.

E' costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalita' giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilita' di lavoro nel territorio della Sardegna.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata.

Art 8.

((E' costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalita' giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sardegna.

L'Istituto e' anche autorizzato a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata, e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza)).

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 9.

L'Istituto ha un fondo di dotazione il cui ammontare sara' determinato dallo statuto.

Art 9.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 10.

Al fondo di dotazione di cui all'articolo precedente partecipano la Cassa per il Mezzogiorno nella misura di che all'art. 20, la Regione autonoma della Sardegna nella misura che sara' determinata con legge regionale, nonche' il Banco di Sardegna di cui all'art. 31 e altre aziende di credito aventi sede sociale nel territorio sardo, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Ai fini della partecipazione di che al comma precedente, il Banco di Sardegna utilizza l'ammontare del fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito industriale di che al decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, che viene soppressa e le cui attivita' e passivita' sono trasferite al credito industriale sardo, con le facilitazioni indicate nell'art. 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni modificatrici e integratrici e con i privilegi e tutte le...

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