LEGGE 22 giugno 1950, n. 445 - Costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie

Coming into Force27 Luglio 1950
End of Effective Date31 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/07/12/050U0445/CONSOLIDATED/19931203
Enactment Date22 Giugno 1950
Published date12 Luglio 1950
Official Gazette PublicationGU n.157 del 12-07-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha facolta' di autorizzare in ciascuna regione la costituzione di un Istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con competenza locale, salvo le competenze delle sezioni o gestioni di credito alle medie e piccole industrie regolate dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e che saranno all'uopo opportunamente coordinate con le disposizioni della presente legge.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385

Art 2.

Alla costituzione degli Istituti di cui all'art. 1 possono partecipare, fino all'importo massimo di un decimo della rispettiva massa fiduciaria amministrata, gli istituti ed aziende di credito di cui alla legge bancaria 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385

Art 3.

Gli Istituti di cui all'art. 1 della presente legge trarranno i mezzi necessari per la concessione del credito alle medie e piccole industrie, oltreche' dal proprio fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti statali, dalla emissione di obbligazioni o buoni fruttiferi, all'interesse e alle condizioni da fissarsi di volta in volta, sentiti i competenti organi di vigilanza di cui alla legge bancaria, nonche' dalle aperture di credito in conto corrente che i partecipanti potranno eventualmente accordare.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385

Art 4.

Agli Istituti regionali di cui alla presente legge e' vietata la raccolta del risparmio ordinario.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1993, N.489

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385

Art 5.

Il credito che gli Istituti di che trattasi possono concedere od ogni singola impresa industriale non deve superare nel complesso la somma di lire 50.000.000.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL...

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