Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha facolta' di autorizzare in ciascuna regione la costituzione di un Istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con competenza locale, salvo le competenze delle sezioni o gestioni di credito alle medie e piccole industrie regolate dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e che saranno all'uopo opportunamente coordinate con le disposizioni della presente legge.
LEGGE 22 giugno 1950, n. 445 - Costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie
Coming into Force | 27 Luglio 1950 |
End of Effective Date | 31 Dicembre 1993 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1950/07/12/050U0445/CONSOLIDATED/19931203 |
Enactment Date | 22 Giugno 1950 |
Published date | 12 Luglio 1950 |
Official Gazette Publication | GU n.157 del 12-07-1950 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385
Alla costituzione degli Istituti di cui all'art. 1 possono partecipare, fino all'importo massimo di un decimo della rispettiva massa fiduciaria amministrata, gli istituti ed aziende di credito di cui alla legge bancaria 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385
Gli Istituti di cui all'art. 1 della presente legge trarranno i mezzi necessari per la concessione del credito alle medie e piccole industrie, oltreche' dal proprio fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti statali, dalla emissione di obbligazioni o buoni fruttiferi, all'interesse e alle condizioni da fissarsi di volta in volta, sentiti i competenti organi di vigilanza di cui alla legge bancaria, nonche' dalle aperture di credito in conto corrente che i partecipanti potranno eventualmente accordare.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385
Agli Istituti regionali di cui alla presente legge e' vietata la raccolta del risparmio ordinario.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1993, N.489
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385
Il credito che gli Istituti di che trattasi possono concedere od ogni singola impresa industriale non deve superare nel complesso la somma di lire 50.000.000.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL...
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