LEGGE 31 luglio 1957, n. 742 - Costituzione di un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine

Coming into Force13 Settembre 1957
End of Effective Date31 Dicembre 1993
Published date29 Agosto 1957
Enactment Date31 Luglio 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/08/29/057U0742/CONSOLIDATED/19930930
Official Gazette PublicationGU n.214 del 29-08-1957
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' costituito in Udine un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nella Provincia.

Scopo di esso e' la concessione di finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende industriali in provincia di Udine ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle ivi esistenti al fine di porre in valore risorse e possibilita' di lavoro locali.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 2.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto e' di lire 1.340.000.000 da conferirsi: per lire 1 miliardo, dallo Stato e per lire 340 milioni complessivamente, dalla Cassa di risparmio di Udine, dalla Banca cattolica del Veneto, dalla Banca del Friuli, dalla Banca popolare cooperativa udinese, dalla Banca popolare cooperativa di Pordenone e dalla Cassa San Giuseppe di Pordenone.

Il fondo di dotazione potra' essere aumentato con ulteriori apporti sia da patte di enti, sia da parte di istituti ed aziende di credito, anche in deroga alle rispettive disposizioni legislative e statutarie, secondo le norme che saranno stabilite nello statuto dell'Istituto.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 3.

L'Istituto trarra' gli ulteriori mezzi necessari per la concessione del credito dalle stesse fonti e con le stesse modalita' previste per gli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Al pari dei predetti Istituti regionali, l'istituto potra' compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) le operazioni previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto potra' compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale, le stesse operazioni che vengono effettuate dagli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie creati ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 5.

A garanzia delle operazioni di cui all'articolo precedente, l'Istituto potra' convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 6.

L'Istituto esercita il credito valendosi degli uffici e delle filiali degli istituti di credito partecipanti.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993,...

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